Cessione clientela studio professionale
Sul predetto tema l'INPS con circolare n. 178 del 3.11.2015 ha avuto modo di precisare (par. 3.2) che l'esonero per la parte residua può essere trasferito al nuovo datore di lavoro in caso di modifica soggettiva del rapporto di lavoro già in atto come avviene nei vasi di cessione di contratto ex art. 1406 c.c. e trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. . Pertanto al quesito può essere data risposta positiva.
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