Astensione obbligatoria per maternità
In assenza di precise disposizioni legislative in materia deve ritenersi che la soluzione al quesito dipenda dal tipo di domanda che è stata presentata. Il periodo di astensione anticipata è maternità a tutti gli effetti e la lavoratrice deve comunque presentare istanza all’Inps (msg. N. 38/2003), allegando il provvedimento di interdizione della DTL. Se la domanda è stata presentata all’Istituto solamente per il periodo di interdizione anticipata è necessaria una seconda domanda per il periodo di astensione obbligatorio (2 + 3 mesi). Invece, se già nell’iniziale domanda è stata inserita l’intera documentazione (provvedimento DTL/ASL e certificato di gravidanza con data del parto presunta) e la richiesta è stata fatta per l’intero periodo (interdizione anticipata e 2 + 3 mesi) non dovrebbe essere necessaria una nuova domanda all’Inps, dato che, in questo caso, l’istituto è in grado di valutare tutta la documentazione e il periodo di astensione legittimamente spettante alla lavoratrice.