In considerazione del fatto che l’art. 2120 c.c stabilisce che condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali, qualora il lavoratore abbia già ottenuto un’anticipazione superiore al 70% e l’azienda versi il TFR al Fondo tesoreria INPS è possibile procedere comunque ad un’ulteriore anticipazione (oltre il 70%) oppure trattandosi di tfr a tesoreria non è possibile intaccare il tfr versato oltre i limiti previsti dall’art. 2120 cc? E’ possibile che l’INPS richieda la quota di tfr così anticipata e conguagliata con applicazione di sanzioni? Si consideri che il dipendente ha già richiesto e ottenuto diversi anticipi tfr (azienda tutto e tesoreria oltre il 70% di quanto alla stessa versato).
L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce la possibilità per Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, di richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Tale possibilità è subordinata al soddisfacimento di requisiti minimi a tutela sia del datore (ad esempio gli otto anni di servizio) che del lavoratore...