Vecchi voucher con limite economico «autonomo»
Il D.L. n. 25/2017, convertito in legge 20 aprile 2017 n. 20, ha abrogato, dal 17 marzo 2017, la disciplina del lavoro accessorio (vecchio voucher) contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015. Il medesimo decreto ha consentito, fino al 31/12/2017, l’utilizzo dei voucher acquistati precedentemente alla data di abrogazione dell’istituto. Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, all’interno della quale è stato aggiunto l’art. 54–bis. Tale disposizione disciplina due nuovi strumenti che seppur simili ai “vecchi voucher”, rimangono nettamente distinti: uno per le famiglie, il libretto di famiglia, e uno per le aziende, il contratto di prestazione occasionale (PrestO). In nessuna parte di quest’ultima norma sono richiamati i vecchi voucher del D.Lgs. 81/2015, né vi sono passaggi testuali che possano mettere in dubbio l’autonomia e l’esclusività delle due discipline. Pertanto si ritiene che i limiti economici di utilizzo del “lavoro accessorio” disciplinato al D.Lgs. 81/2015 restino esclusivi ed indipendenti dal nuovo “voucher”, con la conseguenza che si potranno utilizzare lavoratori occasionali con i nuovi voucher anche se lo stesso lavoratore sia stato impiegato attraverso lo strumento del lavoro accessorio nella prima parte del 2017 ancorché abbia già raggiunto il tetto dei 2500 euro.