L'esperto rispondeContrattazione

Vecchi voucher con limite economico «autonomo»

di Paolo Rossi

La domanda

Avendo già utilizzato voucher in vigore con la precedente normativa nel corso del 2017, questi ultimi si devono cumulare con quelli "nuovi", ovviamente se utilizzati per lo stesso prestatore per la verifica del non superamento del limite economico?

Il D.L. n. 25/2017, convertito in legge 20 aprile 2017 n. 20, ha abrogato, dal 17 marzo 2017, la disciplina del lavoro accessorio (vecchio voucher) contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015. Il medesimo decreto ha consentito, fino al 31/12/2017, l’utilizzo dei voucher acquistati precedentemente alla data di abrogazione dell’istituto. Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, all’interno della quale è stato aggiunto l’art. 54–bis. Tale disposizione disciplina due nuovi strumenti che seppur simili ai “vecchi voucher”, rimangono nettamente distinti: uno per le famiglie, il libretto di famiglia, e uno per le aziende, il contratto di prestazione occasionale (PrestO). In nessuna parte di quest’ultima norma sono richiamati i vecchi voucher del D.Lgs. 81/2015, né vi sono passaggi testuali che possano mettere in dubbio l’autonomia e l’esclusività delle due discipline. Pertanto si ritiene che i limiti economici di utilizzo del “lavoro accessorio” disciplinato al D.Lgs. 81/2015 restino esclusivi ed indipendenti dal nuovo “voucher”, con la conseguenza che si potranno utilizzare lavoratori occasionali con i nuovi voucher anche se lo stesso lavoratore sia stato impiegato attraverso lo strumento del lavoro accessorio nella prima parte del 2017 ancorché abbia già raggiunto il tetto dei 2500 euro.

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