L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Regime sanzionatorio ex L. 388/2000

La domanda

Un’azienda a seguito di sentenza deve versare all'Inps contributi per sgravi contributivi non dovuti più sanzioni e interessi a titolo di Omissione (articolo 116, c. 8, lett. a legge n. 388/2000), l'azienda non riesce a pagare e chiede successivamente la dilazione amministrativa. L'Inps calcola su quest' ultima il regime sanzionatorio a titolo di evasione in quanto scrive all' azienda"Il mancato versamento/presentazione della dilazione entro l’anno dalla certificazione del credito (data sentenza) ha comportato la quantificazione delle sanzioni a titolo di evasione (lett.b) e interessi di mora''. Si chiede se sia corretto il comportamento dell'Inps.

Nel caso di specie non si comprende se si tratti di crediti in fase amministrativa o in fase di riscossione presso l’Adr (a seguito di sentenza che ha respinto l’opposizione ad avviso di addebito). In ogni caso, essendo intervenuto Inps direttamente, l’area sembra essere quella dei crediti in fase amministrativa, ossia i crediti dell’Istituto per i quali alla data di presentazione della domanda di rateazione non risulti ancora formato l’avviso di addebito o comunque i crediti in gestione agli uffici legali, per i quali non vi sia stata trasmissione agli Agenti della Riscossione. Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni, il tema riguarda le somme aggiuntive successive alla formazione del titolo e non quelle incorporate nel titolo stesso, per le quali, in virtù del giudicato, deve valere l’importo stabilito applicando l’omissione. Dalla descrizione del fatto probabilmente Inps pare abbia applicato le disposizioni normative in tema di sanzioni (da ultimo vedi la circolare Inps n. 106/2017). Infatti il legislatore mentre ha ricondotto l’ipotesi dell’evasione di cui alla lettera b), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000 alla sussistenza dell’intenzionalità del comportamento omissivo del soggetto diretto ad omettere registrazioni ovvero denunce obbligatorie o a presentare denunce obbligatorie non conformi al vero, al 2° capoverso della medesima norma, introducendo una forma di ravvedimento operoso, stabilisce che le sanzioni civili previste per l’evasione sono ricondotte alla stessa misura prevista per l’ipotesi di omissione qualora: - la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione; - la denuncia sia effettuata prima di ogni possibile contestazione da parte dell’Inps; - il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia. Evidentemente nel caso di specie, la mancata regolarizzazione entro 1 anno dalla sentenza che accertava il credito, ha comportato in via automatica l’applicazione del regime sanzionatorio previsto per l’evasione.

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