Srl con unico socio e convivente
La regola generale è che le prestazioni lavorative rese da familiari all’interno della azienda si presumono, di regola, a titolo gratuito. Giurisprudenza e prassi (ad esempio la circolare Inps 179/1989) restano su questa posizione ma ammettono la prova contraria, purché rigorosa, desunta dalla sussistenza di svariati elementi (uno di questi è l'accertato difetto di convivenza degli interessati). Nelle società di capitali (Srl) la dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato genuino è sicuramente più facile, come ricorda lo stesso Inps nella citata circolare:“per i lavoratori legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità con soci amministratori ovvero soci di maggioranza di società di capitali, in via generale il rapporto di lavoro può essere convalidato in quanto il rapporto stesso intercorre con le società e non con i singoli soci.”. Per quanto riguarda lo specifico quesito, il Minlav nella Lettera 10 giugno 2013, n. 10478 ha chiarito in quali casi ricorre l’ipotesi di collaborazione familiare a titolo gratuito, escludendo pertanto la necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell’Istituto previdenziale competente. Per integrare tale fattispecie l’attività deve essere occasionale, ossia caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati. Se il familiare è pensionato o lavoratore full time la gratuità si presume. Negli altri casi viene fissato un criterio di massima pari a 90 giorni nel corso dell’anno (ovvero 720 ore) quale limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita.