Distaccati sindacali, imponibile contributivo
La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, collocati in aspettativa non retribuita, per lo svolgimento di cariche sindacali (d.lgs 16/09/1996 n. 564 e L. 20/05/1970 n. 300). La legge ha un approccio teso a evitare abusi indicando con precisione le retribuzioni figurative accreditabili (art. 8, legge n. 155/1981) e consentendo di versare una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa (art. 31 della legge 300/1970) e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (art.8 della legge n.155/1981). Posto che il sindacato non ha esercitato tale ultima facoltà, non sono dovuti i versamenti contributivi sulle differenza retributive percepite, tra queste il valore relativo al fringe benefit. Circa l'imponibile fiscale esso è sancito dall'articolo 51, c. 4, Tuir. La norma dispone una tassazione di un imponibile determinato sulla base dei costi aci corrispondenti alla percorrenza media annua di 15.000 km. il valore da assumere è pari al 30 per cento. Operativamente, l'imponibile fiscale è pari al costo chilometrico (relativo ai 15000 km) x 4500. Detto valore corrisponde all'uso per 12 mesi e deve essere frazionato mensilmente.