Assegno di solidarietà
L’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che l’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Tale norma viene ripresa dalla circolare INPS n. 175/2016, punto 5.1. Ciò significa che, all’interno di un biennio mobile il numero massimo dei mesi d’intervento dell’ammortizzatore non può eccedere il numero di 12. Al fine della verifica di tale periodo secondo la prassi INPS si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono fossero usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda non potrebbe essere accolta. Il punto 5.4 della richiamata circolare attiene invece alla determinazione del periodo massimo d’integrazione salariale nell’arco del quinquennio mobile che, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 148/2015, si determina secondo la previsione dell’art. 4, comma 1, del medesimo Decreto. Peraltro, soltanto ai fini della determinazione della durata massima quinquennale, l’art. 8, comma 1, del D.I. n. 94343/2016, dispone – conformemente all’art. 4, comma 1, richiamato - che per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Lo stesso articolo, al comma 2, evocando la previsione dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, precisa che, ai fini della durata massima complessiva di cui in argomento, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computata nella misura della metà. Oltra tale limite, la durata dei trattamenti rileva per intero. Nel caso prospettato, sulla base del tessuto normativo pertanto l’azienda dovrà attendere un periodo temporale di 12 mesi prima di attivare un nuovo assegno di solidarietà potendo nuovamente invocare l’istituto soltanto a decorrere dal 4 febbraio 2019.