di Matteo Ferraris

La domanda

Una Fondazione vorrebbe, a titolo di welfare, rimborsare alla generalità dei dipendenti, l'abbonamento annuale ai mezzi di trasporto pubblico (treno nello specifico), utilizzati per recarsi al lavoro. Ai fini dell'esenzione da contributi e imposte, l'abbonamento deve essere acquistato direttamente dal datore di lavoro per i singoli dipendenti? O si può procedere al rimborso dietro presentazione, da parte del lavoratore, di ricevuta di acquisto? Occorre stipulare convenzioni con l'esercente il trasporto pubblico? Grazie, cordiali saluti.

Si conferma che la fondazione dovrà procedere con una convenzione con il fornitore del servizio. L'obiettivo della fondazione (rappresentato come welfare) è una previsione normata sin dal 1997 nell'articolo 51, comma 2, Tuir. Facciamo questa precisazione per chiarire che la parola welfare talora può ingenerare confusione con più recenti misure anche quando la prassi è consolidata e definita. Il trasporto collettivo è regolato dalla lettera d) del comma 2 del predetto articolo e le regole operative sono state illustrate sin dalla circ. n. 326/E/97 non consentendo il rimborso del titolo di viaggio e prevedendo che l'agevolazione sia a favore di una collettività. Punto fondamentale imposto dalla prassi è che il datore di lavoro delinei una convenzione ove il trasporto sia gestito da terzi diversi dal datore di lavoro. Riproduciamo di seguito una breve sintesi della prassi - La ris. n. 191/E/2000 ha chiarito che: o è irrilevante ai fini reddituali, per il dipendente, la prestazione di servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro o viceversa. o Ai fini dell'irrilevanza reddituale del servizio di trasporto è necessario che lo stesso sia rivolto alla generalità dei dipendenti o a intere categorie di dipendenti, mentre resta del tutto indifferente la circostanza che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro, attraverso l'utilizzo di mezzi di proprietà dell'azienda o da questi noleggiati, ovvero sia fornito da terzi sulla base di apposita convenzione o accordo stipulato dallo stesso datore di lavoro, purché il dipendente resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore. o tra i soggetti terzi che possono fornire la prestazione di trasporto sono compresi anche gli esercenti servizi pubblici allo scopo evidentemente di chiarire che il datore di lavoro può stipulare apposita convenzione anche con esercenti servizi pubblici, ad esempio, con la società che gestisce il servizio pubblico urbano o extra-urbano del luogo in cui si trova l'azienda oppure con il servizio taxi, rimanendo comunque fermo il principio che la prestazione, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, deve essere resa in modo collettivo. o ai fini della concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme e dei valori, è necessario che gli stessi non siano corrisposti nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. - La risoluzione n. 54/E/99 ha espressamente precisato che eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate interamente a tassazione, così come è interamente assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto, mancando, in questa ipotesi, il requisito dell'affidamento a terzo del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro.

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