L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Malattia Inps e superamento del periodo comporto

di Rossella Quintavalle

La domanda

Nel ccnl commercio è prevista la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 120gg una volta trascorsi 180 gg di malattia regolarmente retribuita. Durante questo periodo è prevista l’erogazione dell’indennità di malattia da parte dell’INPS se sussistono i requisiti di malattia a cavaliere di due anni (180+180gg)? Nel caso specifico: 2017 Malattia dal 05/08/2017 al 31/12/2017 (149 gg) la malattia continua nel 2018 2018 Malattia dal 01/01/2017 al 31/01/2018 (31 gg) fine periodo di comporto e possibilità di richiedere aspettativa non retribuita certificata. Dal 01/02/2018 al 31/05/2018 aspettativa non retribuita 120 gg durante il quale il datore di lavoro non corrisponde nulla mentre per l'Inps?

Il contratto del settore commercio, all’articolo 175, prevede che “durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 235 e 236, del presente Contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 181.” Il CCNL stabilisce, dunque, che i 180 giorni di comporto siano...