Bonus Sud: i requisiti per le trasformazioni
La circolare INPS n. 41 del 01/03/2017 relativamente all’incentivo occupazione SUD prevede che il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro oppure con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Nel caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di un rapporto a termine, non è richiesto, come espressamente previsto dal decreto direttoriale n. 18719/2016, il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 367/2016 e nemmeno il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, decreto direttoriale n. 367/2016). Anche in questo caso l’esonero può essere fruito dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” riconoscibili nell’arco di tre esercizi finanziari a condizione che la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.