Contratto a termine per sostituzione maternità e proroga
L’art. 4, co. 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dispone che l’assunzione di personale a termine e l’utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del medesimo testo unico può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Il vostro contratto collettivo potrebbe prevedere un periodo di “compresenza” di entrambe le lavoratrici per il ri-...