Pinco è un dipendente a tempo indeterminato con un imponibile previdenziale di 38.000 euro nel 2025 (retribuzione secondo CCNL). È stato assunto a tempo indeterminato dal datore Alfa il 1° gennaio 2025 a Rimini, dove ha preso in affitto un immobile con un canone mensile di 500 euro (6.000 euro annui) e ha trasferito la sua residenza entro il termine del conguaglio di fine anno. La precedente residenza di Pinco era a Perugia.Il reddito da lavoro dipendente di Pinco per l’anno 2024 era inferiore a 35.000 euro (ad esempio 30.000 euro). Il datore rimborsa, ai sensi dei commi 386-389 della Legge 207/2024, 5.000 euro per il costo sostenuto dal dipendente per l’affitto dell’immobile a Rimini. Tale somma concorre all’imponibile previdenziale ma è esente fiscalmente.Si chiede se Pinco possieda i requisiti soggettivi per accedere alla misura prevista dai commi 386-389 e, in caso affermativo, quale sia il netto effettivo che riceve dal rimborso di 5.000 euro da parte del datore.Considerando che il dipendente versa contributi a suo carico del 9,19%, il netto sarebbe 5.000 euro meno il contributo del 9,19%, pari a 4.540,50 euro? Oppure il netto ricevuto è maggiore?Il dipendente beneficia delle detrazioni previste dall’art. 13 tuir, della detrazione dell’art. 1, comma 6, della Legge 207/2024, ha addizionale regionale del 2% e addizionale comunale dello 0,8% (acconto e saldo).
La Legge di Bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024), ai commi 386-389, stabilisce che “le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione...