L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Il regime contributivo e tributario delle mance

In una struttura ricettiva il cliente paga con mezzi elettronici una somma destinata al dipendente a titolo di liberalità (al datore che poi la gira al dipendente in qualità di sostituto d'imposta). Il dipendente ha un reddito di lavoro dipendente nell'anno 2022 minore di 50 mila euro. Supponendo che il reddito di lavoro dipendente percepito dal dipendente nell'anno 2023, in relazione al contesto delle strutture ricettive, ammonti a 30.000 euro, quale è il regime contributivo e tributario di mance di importo pari a 8000 euro?

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di Roberto Vinciarelli

La domanda

In una struttura ricettiva il cliente paga con mezzi elettronici una somma destinata al dipendente a titolo di liberalità (al datore che poi la gira al dipendente in qualità di sostituto d'imposta).
Il dipendente ha un reddito di lavoro dipendente nell'anno 2022 minore di 50 mila euro.
Supponendo che il reddito di lavoro dipendente percepito dal dipendente nell'anno 2023, in relazione al contesto delle strutture ricettive, ammonti a 30.000 euro, quale è il regime contributivo e tributario di mance di importo pari a 8000 euro?

Nel caso del quesito, applicando l'articolo 1 commi 58 - 62 della legge 197/2022, l'importo della mancia è di 8.000 euro, di cui a 7.500 euro, ovvero nei limiti del 25% di 30.000 euro, soggiace ad una imposta sostitutiva del 5% (sostitutiva di irpef/regionale /comunale), applicata dal sostituto d'imposta (il dipendente potrebbe richiedere la tassazione ordinaria/irpef/regionali-comunali). I 7500 dell'esempio non scontano la contribuzione previdenziale (non si paga la contribuzione c/dipendente e c/ditta) e i premi Inail e non vanno a retribuzione utile tfr.

Gli ulteriori 500 euro invece:
1) scontano la tassazione ordinaria/le addizionali regionali e comunali;
2)8 scontano la contribuzione ordinaria e i premi Inail.
Da come è costruita la norma, si ritiene, che solo la parte della mancia che può fruire della tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 5% (ovvero 7500 ne caso del quesito), può anche fruire della esenzione contributiva, ivi compresa la esenzione dei premi Inail (articolo 1 commi 58, legge 197/2022)
Al contrario la parte della mancia che sconta la tassazione ordinaria (ovvero 500 euro del quesito) in quanto eccedente il 25% del reddito di lavoro dipendente ritratto nel settore ricettivo dell'anno 2023, sconta in modo armonizzato la contribuzione ordinaria e i premi Inail.
Il passaggio della norma contenuto nell'articolo 1 comma 58 è chiaro nel definire che solo le somme con beneficio tributario al 5% (imposta sostitutiva) hanno il beneficio previdenziale /e assicurativo della esenzione.
Ricordo che gli 8000 euro interi (la parte soggetta a imposta sostitutiva del 5% di 7500 euro + la parte soggetta a tassazione ordinaria al netto dei contributi dipendente di 500 euro) sono utili per il calcolo della spettanza e misura delle detrazioni/deduzioni/tir/isee.
Nella cu 2024 (redditi/ritenute 2023) le mance saranno censite in apposite caselle.

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