La Corte d'Appello di Bologna interviene su un intreccio del tutto originale affermando che ai fini della decadenza ex art. 2 l. n. 604/1966 rileva la prima delle due impugnazioni del lavoratore, anche se inviata con pec
Il fatto
Il Tribunale di Rimini, adito in funzione di giudice monocratico del lavoro, accoglieva l'eccezione di decadenza ex art. 2 l. n. 604/1966 avanzata dal datore di lavoro convenuto in giudizio per l'impugnativa di un licenziamento per supero del comporto.
Rilevava all'uopo:
- che il licenziamento, comunicato con lettera del 8 febbraio 2024, era stato dapprima impugnato con una pec inviata dal difensore di fiducia del lavoratore recante il seguente testo: "Formulo la presente in nome e per conto del sig...


