ApprofondimentoContenzioso

Licenziamento e decadenza, rileva la prima impugnazione con pec e non la seconda con raccomandata

di Davide Zavalloni

N. 40

Guida al Lavoro

La Corte d'Appello di Bologna interviene su un intreccio del tutto originale affermando che ai fini della decadenza ex art. 2 l. n. 604/1966 rileva la prima delle due impugnazioni del lavoratore, anche se inviata con pec

Massima

  • Lavoro (rapporto di) – Licenziamento – Impugnazione – Avvenuta prima con pec e poi con racc. r.r. – Termine di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario – Va riferito alla 1ma impugnazione Corte App. Bologna 12 maggio 2025, n. 223 - Pres. Angelini; rel. Martinelli

    Allorquando un licenziamento venga impugnato prima con pec e poi con racc. r.r., il termine di decadenza di 180 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario - previsto dall'art. 2, legge 604/1966, così come modificato dalla legge 183/2010 – va riferito alla prima impugnazione e non alla seconda (fattispecie in cui la pec risaliva al 29 marzo 2024 e la raccomandata r.r. era stata spedita il successivo 2 aprile. La Corte ha dichiarato la decadenza dell'impugnazione atteso il fatto che il successivo ricorso giudiziario era stato depositato il 27 settembre 2024, dunque in un momento utile in relazione alla seconda impugnazione ma non rispetto alla prima).

Il fatto

Il Tribunale di Rimini, adito in funzione di giudice monocratico del lavoro, accoglieva l'eccezione di decadenza ex art. 2 l. n. 604/1966 avanzata dal datore di lavoro convenuto in giudizio per l'impugnativa di un licenziamento per supero del comporto.

Rilevava all'uopo:

- che il licenziamento, comunicato con lettera del 8 febbraio 2024, era stato dapprima impugnato con una pec inviata dal difensore di fiducia del lavoratore recante il seguente testo: "Formulo la presente in nome e per conto del sig...