Una operaia assunta a tempo parziale indeterminato il 24.9.2018, CCNL Terziario Confcommercio, con il livello 5°, venditrice spazi pubblicitari; risultante in malattia dal 17.1.2019 al 10.2.2019, riceve in data 9 febbraio lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo tramite whatsapp ed email. Il certificato in possesso del datore di lavoro scadeva in data 8.2.2019. La dipendente, il giorno seguente il 9.2.2019 effettua una nuova visita medica in cui continua ad essere in malattia con certificato scadente in data 10.2.2019. In data 9.2.2019 la lavoratrice comunica la prosecuzione della malattia. Tale licenziamento risulta comunque valido? Quali tutele le sono riservate?
Occorre premettere che ai sensi dell’art. 2110, secondo comma, c.c., qualora il lavoratore sia assente dal lavoro per malattia, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli durante il suddetto periodo diverrà efficace soltanto al termine del periodo di malattia stesso, la cui durata massima (c.d. “periodo di comporto”) è fissata dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato a tale rapporto lavorativo. Infatti, la consolidata giurisprudenza in materia (ex multis, Cassazione...