PDR Detassato convertito in welfare
La legge n. 208/2015 e ss.mm.ii. ha normato l'applicazione dell'imposta sostitutiva dei premi di produttività in forza di contratto aziendale e la relativa possibilità, in capo al dipendente, di sostituire l'erogazione monetaria con beni e servizi di welfare. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è una possibilità prevista su somme da erogare entro il limite massimo di 3.000 € annui (4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) e per i dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente nell'anno precedente quello di percezione delle somme agevolate non superiore ad € 80.000,00, pertanto l'imposta sostitutiva pari al 10% si potrà applicare entro il tetto massimo sopra richiamato ed eventuali importi eccedenti il limite di € 3.000,00 (o € 4.000,00) dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria. La conversione in welfare del premio di risultato è una possibilità prevista dall' art.184 e 184-bis della legge n. 208/2015. Tale disposizione individua nella parte di premio che sconta l'aliquota agevolata la possibilità di conversione in welfare, pertanto l'importo massimo che in questo caso può essere destinato a forme di previdenza complementare è pari ad € 3.000 (4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). La parte eccedente del premio, in questo caso € 22.000,00, può essere destinato a previdenza complementare ma dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria. Rispetto poi al limite massimo di deducibilità, come riportato nella circolare 5/E del 2018 dell' Agenzia delle Entrate (par. 2.2), è pari ad € 8.164,57 ( € 3.000 + € 5.164,57 art. 8 comma 4 D.Lgs 252/2005 ed art. 184-bis Legge 208/2015).