Premi e welfare
Le agevolazioni previste dall’articolo 1, commi dal 182 al 189, della legge n. 208/2015 – legge finanziaria 2016 – riguardanti i premi di produttività e i piani di welfare aziendale, per i premi di risultato richiedono espressamente la stipula di un accordo di secondo livello nel quale devono essere previsti sia i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, sia l’eventuale opzione concessa al lavoratore per sostituire i premi monetari in welfare aziendale, beneficiando, in tal caso, di una completa detassazione delle somme erogate. Pertanto, i premi per obiettivi erogati individualmente ai lavoratori, che non rientrano nelle previsioni dell’accordo aziendale di secondo livello sottoscritto, non usufruiscono della stessa disciplina tributaria agevolata ma saranno assoggettati a imposizione fiscale e contributiva secondo le ordinarie disposizioni di legge.
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