Proroga del contratto a termine dopo 12 mesi
In base alle nuove disposizioni introdotte dal decreto dignità, salvo diversa previsione del contratto collettivo, la durata massima di tutti i contratti a termine tra le medesime parti, per mansioni di pari livello e categoria legale (periodi di somministrazione a termine inclusi) non può superare i 24 mesi. L’obbligo della causale ricorre nelle seguenti ipotesi: a) contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (fino a 24, come detto sopra); b) in occasione di ogni singolo rinnovo; c) ove la proroga faccia superare il 12° mese (es. 8 mesi di contratto precedente + 6 di proroga). Nel suo caso, per l’ulteriore proroga, la causale va espressamente indicata.
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