ApprofondimentoContenzioso

Quando il licenziamento disciplinare del dirigente è giustificato

di Andrea Russo

N. 39

Guida al Lavoro

Il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.

Massima

  • Controversie di lavoro – Licenziamento del dirigente – Giustificatezza – Nozione – Valutazione complessiva – Rapporto fiduciario – Lesione – Arbitrarietà del recesso – Esclusione Cass., sez. lav., ord. 2 ottobre 2025, n. 26609

    Ai fini della giustificatezza del licenziamento non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26609, torna a pronunciarsi sul concetto di "giustificatezza" in relazione ad un licenziamento intimato ad un dirigente — nella fattispecie, un Direttore Generale — al quale era stato addebitato il mancato coordinamento ed indirizzo di certe attività della struttura a suo riporto, ritenute determinanti rispetto alla decisione di partecipare ad una gara di appalto successivamente vinta dal datore di lavoro ma rivelatasi sconveniente.

La distinzione tra "giusta causa" e "giustificatezza"

Come noto...