Il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.
Massima
Controversie di lavoro – Licenziamento del dirigente – Giustificatezza – Nozione – Valutazione complessiva – Rapporto fiduciario – Lesione – Arbitrarietà del recesso – Esclusione Cass., sez. lav., ord. 2 ottobre 2025, n. 26609
Ai fini della giustificatezza del licenziamento non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26609, torna a pronunciarsi sul concetto di "giustificatezza" in relazione ad un licenziamento intimato ad un dirigente — nella fattispecie, un Direttore Generale — al quale era stato addebitato il mancato coordinamento ed indirizzo di certe attività della struttura a suo riporto, ritenute determinanti rispetto alla decisione di partecipare ad una gara di appalto successivamente vinta dal datore di lavoro ma rivelatasi sconveniente.
La distinzione tra "giusta causa" e "giustificatezza"
Come noto...