Massimale deducibilità casse assistenziali
Riguardo i dirigenti del terziario sono dovuti, tra gli altri, i contributi al FASDAC “Mario Besusso”, Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime. Mentre la contribuzione ordinaria è - ricorrendone il requisito dell’iscrizione presso l’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui ai decreti del Ministero della Salute 31 marzo 2008 e 27 ottobre 2009 - fiscalmente esente fino all’importo annuo pari ad euro 3.615,20, si ritiene che quella versata alla Gestione Pensionati non sia esente e quindi non possa rientrare nel predetto limite di esenzione. Al riguardo si propone anche il seguente estratto della circolare n. 55/E del 4 marzo 1999 del Ministero delle Finanze, il quale si era pronunciato attraverso la stessa circa il regime fiscale applicabile ad una simile contribuzione da versarsi al FASI. “2.1. Contributi versati al FASI In merito ai contributi per assistenza sanitaria versati al FASI si precisa che gli stessi, in base al relativo Statuto, sono versati dalle imprese industriali per i dirigenti in servizio e per quelli in pensione, nonché dagli iscritti al FASI. Le aziende industriali versano i contributi per i dirigenti in servizio iscritti al fondo e, poiché hanno dipendenti in servizio, anche se non iscritti al FASI, sono tenute a versare, altresì, i contributi per i dirigenti in pensione, più precisamente tante quote quanti sono i dirigenti alle dipendenze. Quindi, i contributi per i pensionati, benché versati in relazione al numero dei dirigenti in servizio, devono essere tenuti distinti da quelli relativi a questi ultimi e il loro importo non rileva ai fini della verifica del limite complessivo di 7 milioni del dirigente in servizio”. Si segnala che, sulla questione, anche lo stesso Fondo FASDAC “Mario Besusso” ha espresso identico parere.