La domanda
Una dipendente a tempo indeterminato in congedo straordinario ex articolo 42 della legge 151/2001, al termine dei due anni massimi di fruizione goduti ininterrottamente vorrebbe dare le dimissioni e non rientrare al lavoro. Perché il preavviso previsto dal Ccnl venga rispettato e non trattenuto dal datore di lavoro, può comunque rassegnare le dimissioni durante la fruizione del congedo nel rispetto dei termini contrattuali o deve necessariamente rientrare al lavoro rassegnare solo allora le dimissioni lavorando materialmente il preavviso richiesto?
Con il congedo straordinario il rapporto di lavoro è sospeso a tutti gli effetti legali e contrattuali. Ove la lavoratrice rassegnasse le dimissioni con preavviso in costanza di congedo, l’efficacia del preavviso sarebbe sospesa e manifesterebbe i propri effetti unicamente al termine della sospensione del rapporto. In tal senso quindi la lavoratrice dovrebbe lavorare il periodo corrispondente al preavviso per non vedersi trattenuta la relativa indennità sostitutiva.



