Rapporti di lavoro

Festività del mese di gennaio 2015, così la gestione

di Michele Regina

Le giornate del 1° e 6 gennaio sono considerate festività infrasettimanali, ai sensi della legge 260/1949 e del Dpr 792/1985. Tali festività, secondo il calendario del mese di gennaio, sono cadute in giorni infrasettimanali . In particolare il 6 di gennaio è caduto di sabato.
I datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge richiamate e quelle della legge n. 90/1954 , oltre che quelle apportate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
Di seguito si riepilogano alcuni concetti utili che rinvengono dalla disciplina legale in materia.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa , deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile ( operai e/o lavoratori temporanei ) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.
Invece per la festività che non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Per le festività che coincidono con il sabato è importante verificare la disposizione prevista dallo specifico Ccnl applicato in azienda .
A tal riguardo si ricorda anche la Nota del ministero del Lavoro n. 1664/2006 .
Quando vi sia gestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate , incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato .
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il dritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps . Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale , unitamente a quella di competenza del mese , per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione , al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente , concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini Irpef su quanto percepito dal lavoratore nel mese di gennaio.

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