Licenziamento discriminatorio con sanzioni civili anche prima della reintegrazione
Le Sezioni unite della Cassazione risolvono il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all'obbligo di pagare le sanzioni civili sui contributi arretrati dovuti dal datore di lavoro, nei casi di illegittimità del licenziamento.
Secondo la sentenza 19665/2014, applicando la disciplina vigente fino al 2012, le sanzioni civili per mancato pagamento dei contributi previdenziali, a seguito di reintegra del lavoratore, sono dovute solo quando il licenziamento è stato dichiarato nullo oppure inefficace. Invece, applicando la legge 92/2012, bisogna distinguere caso per caso.
L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nella versione vigente prima della legge Fornero, stabiliva, in caso di reintegrazione sul posto di lavoro, l'obbligo per il datore di lavoro di pagare i contributi previdenziali e assistenziali maturati nel periodo compreso tra il recesso e la riammissione in servizio, ma non precisava se era dovuto anche il pagamento delle sanzioni civili.
Tale lacuna ha generato due letture contrapposte. Secondo un primo orientamento (Cassazione 7934/2009), l'omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegrazione non era soggetta alle sanzioni civili. Secondo un diverso orientamento, della stessa Corte (402/2012), deve ritenersi sussistente l'omissione contributiva nel periodo compreso tra licenziamento e reintegra, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
Le Sezioni unite risolvono il contrasto mediante un'articolata ricostruzione giuridica. Secondo la Corte, sulla base della vecchia normativa, per il periodo antecedente alla sentenza di reintegra deve escludersi l'obbligo di pagare le sanzioni civili, a meno che il licenziamento non sia stato dichiarato inefficace o nullo; solo in questi casi si verifica un caso di omissione contributiva. Per il periodo successivo all'ordine di reintegra, invece, essendo ormai espressamente vigente l'obbligo contributivo, l'eventuale inadempimento è soggetto alla disciplina ordinaria delle sanzioni civili.
In relazione al testo vigente dal 2012, prosegue la Corte, se il licenziamento è affetto da un vizio che lo rende annullabile (mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, oggettivo o soggettivo) non si applicano le sanzioni civili, perché la norma esclude espressamente questo onere. Invece, se il licenziamento è nullo perché discriminatorio, le sanzioni sono dovute, nella misura prevista per i casi di omissione contributiva.