Contrattazione

Con gli accordi di prossimità dribbling ai nuovi vincoli

di Giorgio Pogliotti

Con la contrattazione di prossimità le parti sociali hanno ridotto l’impatto negativo sull’occupazione creato dalla stretta sui contratti a tempo determinato e sulla somministrazione del decreto dignità. Imprese e sindacati hanno raggiunto intese a livello aziendale per salvaguardare i posti di lavoro messi a rischio dalla nuova disciplina del Dl 87/2018: buona parte degli accordi prevedono il rinnovo o la proroga dei contratti a termine senza obbligo di causale, per periodi superiori ai limiti stabiliti dalla nuova disciplina. Anche il tetto percentuale di contingentamento dei contratti a termine è oggetto di intese. Si è ampiamente utilizzato l’articolo 8 della legge 148/2011, noto anche come la “norma Sacconi” e l’articolo 51 del Dlgs 81/2015.

Iniziamo la panoramica con la Fiocchi munizioni dove i lavoratori con un contratto da oltre 24 mesi rischiavano di perdere il posto di lavoro, per quelli con un contratto da più di 12 mesi serviva la causale. Assistita da Confindustria Lecco e Sondrio, l’azienda ha raggiunto un accordo con le Rsu, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm di Lecco il 27 luglio 2018: la proroga o il rinnovo dei contratti a termine fino a luglio 2019 avverrà senza dover apporre le causali o precisare le esigenze di carattere aziendale (coinvolti una cinquantina di dipendenti). E si stabilizza il 90% dei contratti a termine in scadenza a luglio 2018 (32).

Le stabilizzazioni sono oggetto anchedell’intesa firmata in Itt Italia, assistita da Confindustria Cuneo, con le Rsu dello stabilimento di Barge (Cn), Femca-Cisl, Ugl chimici e Uiltec il 24 ottobre 2018. Dovendo ricorrere a forme di impiego temporaneo per le oscillazioni di mercato difficilmente programmabili, l’accordo prevede che per i contratti a termine, attivati, prorogati o rinnovati dal 1° novembre 2018 la durata massima è 36 mesi, con lapossibilità di un ulteriore contratto di 12 mesi per un lavoratore che abbia già raggiunto questo limite.Inoltre, nei primi 24 mesi non serve alcuna causale, dopo si applicano causali individuate dalle parti. Tra due rinnovi è previsto un intervallo temporale di 7-10 giorni, a seconda della durata del precedente contratto (fino od oltre 6 mesi). Anche in questo caso si stabilizzano 45 lavoratori, e 20 uscite per pensionamenti sono compensate da 20 nuovi ingressi. Dall’osservatorio Ocsel della Cisl, Roberto Benaglia osserva che «vi sono in giro tanti accordi di questo tipo, molti di più di quanto si narra. Dove ci sono consistenti utilizzi di manodopera a termine, a fronte di investimenti e commesse in via di stabilizzazione, le parti in azienda, spesso senza clamore, si siedono e cercano di adottare soluzioni per salvaguardare l’occupazione».

Per far fronte alle fluttuazioni del mercato e favorire più occupazione a termine anche Unilever Italia manufacturing , assistita da Confindustria Verona, ha raggiunto l’accordo con la Rsu della sede di Sanguinetto (Vr), Uila-Uil, Fai-Cisl e Flai-Cgil il 26 luglio 2018: si prevedono nuove assunzioni anche per lavoro stagionale con durata iniziale superiore a 3 mesi, anche entro i 6 mesi successivi ai licenziamentiper riduzione di personale che hanno interessato lavoratori adibiti alle stesse mansioni.

La salvaguardia occupazionale è alla base dell’accordo alla Clean System di Ferentino (Fr), che presso Unindustria Frosinone l’11 febbraio 2019 ha firmato con Uilt e Fisascat-Cisl il contratto prossimità con la deroga al Dlgs 81/2015 per consentire il contratto intermittente anche ai lavoratori con oltre 24 anni e meno di 50 anni, per una durata di 500 giornate lavorative in tre anni (contro il limite di 400). Inoltre i contratti a tempo determinato e di somministrazione possono riguardare fino al 50% dell’organico,con l’articolo 8 che assorbe e sostituisce il Ccnl dei servizi di pulizia.

Nell’accordo di prossimità alla Fondazione Bruno Kessler, con le Rsa, Cgil, Cisl e Uil del 25 luglio 2018 per il personale ricercatore e tecnologo/sperimentatore la durata massima dei contratti a termine arriva a 72 mesi. Per il personale tecnico e amministrativo il tetto è di 48 mesi. È prevista una deroga anche sulla disciplina dello “ stop and go”: viene meno l’obbligo d’interruzione tra contratti successivi applicati al personale, la cui riassunzione a termine avvenga per ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto di conservazione del posto (maternità, ferie malattia). «Dopo questo accordo aziendale la legge di Bilancio 2019 ha escluso il settore della ricerca dall’applicazione del decreto Dignità», spiega Adapt.

Questi accordi, secondo Adapt testimoniano che «il punto qualificante dei rapporti di lavoro non sta tanto nella regola formale imposta dalla legge, quanto nella sostenibilità di un preciso modello di organizzazione delle attività produttive che nasce e si legittima, col consenso delle parti coinvolte, dal basso». L’osservatorio di Adapt sottolinea che anche all’indomani del Jobs Act, in diverse realtà produttive le parti avevano modificato l’articolo 18 per via contrattuale (Acea, Bormioli, Koinè, Trelleborg).

Da segnalare anche l’utilizzo dell’art.8 per l’accordo nel settore gioco per salvare l’occupazione flessibilizando le mansioni dei dipendenti e le intese tra le parti nelle grandi charities non profit. «Sono accordi con cui le parti si adattano reciprocamente in relazione alle concrete circostanze - commenta l’ex ministro Maurizio Sacconi -. Tutti gli accordi adattivi sono stati migliorativi delle tutele dei lavoratori. C’è un pavimento inderogabile di norme stabilite dal diritto comunitario del lavoro, e tutto ciò che le parti condividono sopra questo pavimento rappresenta un loro convergente interesse nelle condizioni date».

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