Aspi e mini-Aspi, effetti dello stato di disoccupazione
Importanti chiarimenti in merito alla sospensione, cumulo e decadenza dell'indennità di disoccupazione Aspi o mini-Aspi, in relazione allo stato di disoccupazione; li fornisce l’Inps con messaggio 19 marzo 2015, n. 2028.
Come è noto, l'articolo 2, comma 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 individua quale primo requisito per il diritto alla indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI lo " … stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni". Viene ricordato che, l'art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 - nell'individuare i principi per l'accertamento dello stato di disoccupazione – alla reintrodotta lett. a), di cui alla legge 99/2013, prevede la "conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione …".
Il limite, per quello che interessa, è di euro 8.000,00 per il lavoro dipendente.
Inoltre, sempre l'art. 4 da ultimo citato, alla successiva lett. d) prevede la "sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi".
In ragione della reintroduzione – per effetto del sopra richiamato D.L. n. 76 del 2013 convertito in legge n. 99 del 2013 - del principio in base al quale il lavoratore "conserva" lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa con reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (art. 4, co. 1 lett. a) d.lgs. n. 181/2000), si è reso necessario il coordinamento con il disposto di cui all'art. 2, co. 15 della legge n.92/2012.
Effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato - Possono verificarsi, le seguenti ipotesi:
a. Assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, che si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a 6 mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione; trova applicazione la sospensione della prestazione ASpI.
b. Assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, che si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a 6 mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione; decade dalla prestazione di disoccupazione.
c. Assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, che si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a 6 mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione - detto assicurato continua a percepire l'indennità di disoccupazione ASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all'art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012. Ai fini del cumulo della prestazione con reddito da lavoro dipendente inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, l'assicurato è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro il reddito annuo previsto; in caso di mancata comunicazione, se il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica la sospensione, se il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica la decadenza.
I criteri forniti, nelle diverse fattispecie si applicano anche alla indennità di disoccupazione miniASpI, tenuto conto che la sospensione di tale prestazione è ammessa per un periodo massimo di cinque giorni.
Effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale - Quando l'assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti, in seguito a licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore, se dal rapporto in essere percepisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, potrà richiedere l'indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente; saranno applicate le riduzioni di cui all'art. 2, c. 17 della legge n. 92/2012.