Professionisti e Casse, tutele attenuate dal 2007
Un conto sono le pensioni ai professionisti liquidate prima del 2007, un conto quelle successive. Per le prime, la garanzia costituita dal principio del «pro rata» (in base al quale non possono essere disattese le aspettative dell'iscritto a un ente previdenziale in relazione alle anzianità maturate prima delle modifiche peggiorative) deve essere applicata in modo rigoroso; per le seconde, invece, lo stesso principio del «pro rata» può essere attenuato, come previsto dalla Finanziaria del 2007 (legge 296/2006), per motivi di interesse generale costituzionalmente rilevanti, qual è, nel caso delle Casse dei professionisti, l'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo. E così – ha deciso la Corte di cassazione nella sentenza 24221 depositata ieri – sono legittime, ma solo per le pensioni liquidate dal 2007 in poi, le vecchie delibere degli enti privatizzati che hanno tagliato le pensioni attese dagli iscritti senza rispettare in modo rigido il principio del «pro rata» previsto all'articolo 3, comma 12 della legge 335/95. Salve, in particolare, le delibere adottate dalla Cassa dei ragionieri tra il 2002 e il 2003 in base alle quali, per le pensioni maturate successivamente al 31 dicembre 2003, è prevista una quota A (retributiva), determinata considerando la media dei redditi degli ultimi 24 anni (non più 15) come base di calcolo delle anzianità contributive maturate fino ad allora, e una quota B (contributiva) per quelle successive.
Nella sentenza la Cassazione precisa che per i trattamenti pensionistici liquidati a partire dal 1° gennaio 2007 trova sì applicazione l'articolo 3, comma 12 della legge 335/95, ma nella formulazione meno rigorosa introdotta dall'articolo 1, comma 763 della legge 296/2006 che prevede che le Casse dei professionisti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo periodo «avendo presente» – e non più rispettando «in modo assoluto» come doveva essere per le pensioni liquidate prima del 2007 – «il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi e approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 296/2006». Atti e deliberazioni che, in forza della disposizione di interpretazione autentica introdotta con l'articolo 1, comma 488 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), «si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine».
Per la Cassazione questa clausola di salvaguardia, «in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti», si porrebbe «in contrasto con il divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento e della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati» ma solo con riferimento alle pensioni liquidate prima del 1° gennaio 2007, come stabilito dalla stessa Corte di cassazione con la sentenza 17892/2014 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 agosto scorso). Al contrario i professionisti collocati in pensione a partire da quella data «non potevano fare affidamento sulla garanzia del pro rata nell'originaria più ampia portata (...) perché la normativa di legge era già cambiata». Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un ragioniere pensionato dal 1° aprile 2008.
La sentenza 24221/14 della Corte di cassazione