Agevolazioni

Si recupera lo sgravio contributivo per la contrattazione decentrata

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di Paolo Rossi

Pronte le istruzioni per lo sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello. L'Inps, con il messaggio 7978 del 24 ottobre 2014 informa le aziende e gli intermediari sulle modalità operative da osservare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo operante sui premi variabili percepiti in applicazione della contrattazione di secondo livello.
Dopo la pubblicazione del decreto interministeriale 14 febbraio 2014, che di fatto ha dato il via, relativamente al 2014, allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi 92/2012 e 247/2007, e i precedenti interventi esplicativi dell'istituto previdenziale (circolare 78 del 17 giugno 2014 e messaggio 5887 dell'8 luglio 2014), ora l'Inps provvede ad illustrare le modalità operative che i datori di lavoro devono osservare per la concreta fruizione del peculiare beneficio contributivo.
Tutto è pronto, dunque, per operare i relativi conguagli, i quali – è bene ricordarselo – vanno completati entro 16 gennaio 2015.

Misura massima conguagliabile
In apertura, l'Inps precisa che, con riguardo all'entità dello sgravio, gli importi dallo stesso ente comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile. Pertanto, ove le aziende, per motivazioni connesse all'impianto della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante. Con riguardo, invece, all'aliquota applicabile, dovrà essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Coesistenza di premi
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione, così come esemplificato qui di seguito:


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Dati dell'esempio

Lavoratore con:
-retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000;
-premio contrattazione aziendale € 700,00;
-premio contrattazione territoriale € 500,00;
-misura massima di premio sgravabile € 675,00 (€ 30.000*2,25%);
-sgravio azienda € 169,00 (€ 675*25%);
-sgravio lavoratore € 62,00 (€ 675*9,19%).

Proporzionalità
a) sgravio sul premio contratto aziendale
(€ 700/€ 700+€ 500) = 58%
b) sgravio sul premio contratto territoriale
(€ 500/€ 700+€ 500) = 42%

Ripartizione
- sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 98,02 (€ 169*58%)
- sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 35,96 (€ 62*58%)
- sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 70,98 (€ 169*42%)
- sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 26,04 (€ 62*42%)

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Modalità di recupero
L'Inps precisa che con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all'Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l'Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni. Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, è assegnato automaticamente il già previsto codice di autorizzazione “9D”.
Le modalità di recupero divergono, appunto, a seconda che trattasi di datori di lavoro non agricoli e agricoli.
Quanto ai primi, per il recupero dell'incentivo in oggetto potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale), da valorizzare nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.


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Contrattazione aziendale
L924 ---> Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L.
L925 ---> Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore

Contrattazione territoriale
L926 ---> Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L.
L927 ---> Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore
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All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Nel caso, invece, si debbano restituire eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale “M964” - avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” - da valorizzare nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens.
Quanto alle aziende agricole con dipendenti, l'INPS richiama semplicemente le disposizioni già impartite con la circolare n. 111 del 14 ottobre 2009.


Casi particolari
Il messaggio in esame affronta anche alcune ipotesi per le quali vigono regole particolari di recupero dello sgravio. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di operazioni societarie (fusione, scissione, incorporazione, ecc.), di aziende cessate nelle more del rilascio dell'autorizzazione dello sgravio contributivo, del caso dei lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap ed ex Enpals e del caso dei lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi (es. Inpgi).

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