Emilia-Romagna, pubblicata la nuova legge sui tirocini
L'Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge che regolamenta i tirocini: la legge 4 marzo 2019, n. 1 è stata pubblicata sul Burert del 4 marzo 2019, n. 63.
La legge entrerà in vigore l'1° luglio 2019 per consentire ai molteplici soggetti promotori del tirocinio e alle aziende che ospitano i tirocinanti di sperimentare il nuovo sistema informativo e le nuove modalità di autorizzazione preventiva.
La legge prevede una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini, superando la distinzione precedente tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro.
Viene confermata la durata di 12 mesi per i tirocini rivolti a persone in condizioni di svantaggio. La durata sale fino a 24 mesi nel caso di persone con disabilità.
L'indennità minima viene confermata in 450 euro mensili per tutti i tirocinanti.
Tra le novità più rilevanti è l'introduzione di un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva, che deve essere rilasciata dall'Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione ai fini di tutelare il tirocinante garantendo la correttezza e la conformità del percorso alla normativa.
La legge conferma il Sistema regionale delle Qualifiche come riferimento del progetto formativo individuale.
La legge specifica che possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento:
a) un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
b) non più di 2 tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, assunti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
c) un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore, nelle unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
Vengono ribaditi i seguenti divieti per i soggetti ospitanti:
– realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante;
– ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale;
– utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti.
Vengono introdotti e precisati ulteriori divieti:
– adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
– sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero;
– operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.
Per poter ospitare un tirocinante rimane l'obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa.
La legge rivede anche l'impianto sanzionatorio; viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell'obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell'avvio del tirocinio in quanto il tirocinio non può partire in assenza della documentazione necessaria. Vengono introdotte nuove sanzioni nei confronti di promotori e soggetti ospitanti che prevedono, in caso di violazioni, il divieto di attivare ulteriori tirocini per un periodo che va dai 12 mesi fino all'interdizione permanente. Infine, viene introdotto un questionario di valutazione del percorso da parte del tirocinante.