Adempimenti

Domanda solo su modulistica Inps per il bonus bebè

di Luca Vichi

La domanda per il cosiddetto “bonus bebè”, introdotto dalla legge di stabilità 2015, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i canali istituzionali individuati con la circolare esplicativa di prossima pubblicazione. È quanto precisa, in estrema sintesi, l'Inps nel messaggio 2390 del 3 aprile 2015. Le sedi non possono pertanto accettare domande di bonus presentate con modelli non pubblicati dall'istituto.


Il bonus bebè
La legge 190/2014, ai commi da 125 a 129 dell'articolo 1, ha istituito una misura volta ad incentivare la natalità e a contribuire al suo sostegno (cosiddetto “bonus bebè”). Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore, risulta di importo pari a 960,00 euro annui e spetta per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Le caratteristiche essenziali di tale agevolazione possono essere così riassunte:
- l'erogazione avviene mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione;
- l'assegno è corrisposto fino al compimento del 3° anno di età ovvero del 3° anno di ingresso in famiglia a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25.000,00 euro annui;
- nel caso in cui la condizione economica familiare corrisponda a un valore Isee inferiore a 7.000,00 euro, l'assegno viene raddoppiato;
- le somme erogate a questo fine non concorrono ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo previsti dal comma 1-bis, articolo 13 del Tuir per il riconoscimento del cosiddetto “bonus Renzi”.


Altre agevolazione
Si ricorda, infine, come il comma 130, articolo 1 della legge 190/2014 preveda, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, il riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a 4 in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'Isee non superiore a 8.500,00 euro annui. Con apposito Dpcm saranno definiti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le relative disposizioni attuative.

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