Un’azienda italiana del settore metalmeccanico deve inviare all’estero per assistenza al montaggio di serbatoi industriali costruiti dalla ditta un lavoratore che dovrà coordinare, supervisionare e verificare che le operazioni di montaggio vengano effettuate dal cliente nel rispetto di quanto stabilito nella procedura di montaggio, nei disegni costruttivi e dal codice di progettazione. E' possibile considerali trasfertisti con la corresponsione della trasferta estera (oltre alle spettanze mensili) per il periodo della missione? Ci sono adempimenti preventivi necessari, per l’invio all’estero del lavoratore?
Il lavoratore è qualificabile come "in trasferta" e potrà beneficiare dell'indennità prevista dall'articolo 51, comma 5 Tuir. Tale regime prevede l'assegnazione di un'indennità esente pari a 77,47 euro senza rimborsi ovvero, se sono presenti rimborsi di spese relative ai bisogni fondamentali (vitto e/o alloggio) un'indennità esente pari al valore precedente ridotto di un terzo per ogni bisogno fondamentale rimborsato . Il trasfertista, invece, è gergalmente individuato - secondo una storica ordinanza...