Rapporti di lavoro

Le festività del mese di aprile 2015

di Michele Regina

Per effetto della legge n. 260/1949 sono in vigore per il mese di aprile le seguenti festività:
– il lunedì dopo Pasqua (6 aprile)
– il 24 di aprile ( quest'anno cadente di sabato).

La stessa legge n. 260/1949 e la legge n. 90/1954, prescrivono le norme da osservare in occasione delle festività. E' importante comunque sempre verificare quanto possano disporre in proposito anche i Ccnl, leggendo con attenzione le relative norme in proposito.

La Santa Pasqua (che quest'anno cade domenica 5 aprile 2015) non è compresa tra le giornate festive elencate dalle leggi sulle festività. Per tale ricorrenza nulla spetta ai lavoratori dipendenti.

Alcuni CCNL potrebbero disciplinare, come infra, un diverso trattamento di conseguenza si rinvia alla loro lettura.

La normativa prevede un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali e la contrattazione collettiva integra tale disciplina dettagliandone il trattamento.

Quando le festività sono godute senza prestazione lavorativa deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.

Invece per la festività che non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.

Per le festività che coincidano con il sabato è importante verificare la disposizione prevista dallo specifico Ccnl applicato in azienda. A tal riguardo è sempre utile ricordare anche la nota del ministero del Lavoro n. 1664 del 2006, secondo la quale, quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva, verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.

Casi previsti per lavoratori in Cig
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:

– ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;

– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:

– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;

– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

ANF
In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.

Contributi previdenziali ed Irpef
Quanto il lavoratore riceve come corrispettivo delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali con relativa ritenuta sociale a carico del dipendente. Il corrispettivo per le festività, al netto della ritenuta Inps, è parimenti soggetto a Irpef unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

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