Ammortizzatori sociali in deroga: modificato il decreto di agosto
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza n. 87473 dello scorso 1° agosto, è stato oggetto di correzione, per introdurre anche nella parte in cui sono dettate le disposizioni finali, la partita riguardante la mobilità in deroga che - in sede di prima stesura del provvedimento - era stata di fatto esclusa.
Come si ricorderà, la norma in questione aveva disciplinato i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga, riferendosi dunque a trattamenti di CIG e mobilità.
CIG in deroga
Per quanto riguarda il trattamento di CIG, il decreto prevede la possibilità di accesso per operai, impiegati e quadri, ivi compresi apprendisti e lavoratori somministrati, purché in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento in deroga, sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta a:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.
Con specifici accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla norma, le priorità di intervento in sede territoriale.
Mobilità in deroga
Con proprio decreto e nei limiti delle disponibilità assegnate, Regioni e Province Autonome possono concedere il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati in possesso di specifici requisiti e privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel corso dell'anno 2014, questo trattamento può essere concesso:
- a lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento, abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno, così come individuate dal DPR 218/78;
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui sopra.
Le disposizioni finali oggetto di correzione
La disciplina prevista dal decreto in questione, si applica agli accordi stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, ma si riferiscono anche ai trattamenti di CIG e mobilità concessi in data anteriore.
Regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di CIG e di mobilità, anche in deroga ai criteri previsti dai due articoli (2 e 3) che li disciplinano.
Nel testo dell'articolo 6 prima dell'errata corrige ora introdotta, la deroga offerta a Regioni e P.A. era limitata ai trattamenti previsti dall'articolo 2 del decreto, quindi solo alla GIG e non anche alla mobilità in deroga, disciplinata invece dal successivo articolo 3.