Pesca marittima: indennità giornaliera in caso di sospensione dal lavoro
L'Inps, con la circolare 38 del 7 marzo 2019, fornisce indicazioni per la corresponsione di un'indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima. In particolare l'istituto precisa che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, della legge 232/2016, a favore di ciascun lavoratore dipendente da imprese della pesca marittima è disposta l'erogazione di un'indennità giornaliera onnicomprensiva fissata in 30,00 euro, in caso di sospensione dal lavoro nel corso del 2017 dovuta a impossibilità alla prestazione.
Con decreto interministeriale 23 novembre 2017, numero 5 sono state inoltre definite le modalità di presentazione delle istanze aziendali di concessione dell'indennità sopra citata al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mentre ministero delle Politiche agricole e Inps hanno stipulato apposita convenzione - che rimane in vigore fino al 31 dicembre 2019 - per l'erogazione delle somme. Gli oneri derivanti sono a carico del Mipaaf, che provvede a versare in via anticipata all'Inps le risorse per il pagamento di quanto dovuto.
L'indennità è dunque erogata dall'Inps in caso di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche; assume natura di prestazione sostitutiva della retribuzione, senza avere però la corrispondente copertura previdenziale.
La somma è erogata al lavoratore al netto delle imposte, poiché per sua natura è imponibile ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 6 del Tuir. L'Inps provvederà quindi all'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e al rilascio delle Certificazioni uniche, rispetto alle somme corrisposte ai singoli lavoratori.
È infine opportuno segnalare che, per effetto del decreto di attuazione approvato in ritardo, le somme sono erogate in un periodo di imposta diverso rispetto a quello in cui sono maturate e pertanto le stesse sono assoggettate a tassazione separata, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b, del Tuir.