Rapporti di lavoro

Festività di dicembre, così il trattamento economico

di Michele Regina

Le giornate dei prossimi 8, 25 e 26 dicembre sono considerate festività infrasettimanali, ai sensi dell’articolo 2 della legge 260/1949 e del Dpr 792/1985. Tali festività, infatti, nel 2014, cadono tutte in giorni infrasettimanali.

I datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge richiamate e quelle della legge 90/1954, oltre che quelle della contrattazione collettiva nazionale di settore. Di seguito si riepilogano alcuni concetti utili che rinvengono dalla disciplina legale in materia.

Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale. Invece per la festività che non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.


Lavoratori in Cig - Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell’azienda, per i lavoratori:
-a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.


Anf - Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall’Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.


Regime fiscale e previdenziale - La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell’imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente, concorre alla determinazione dell’imponibile ai fini Irpef su quanto percepito dal lavoratore nel prossimo mese di dicembre.

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