Agevolazioni

I dubbi dei consulenti del lavoro sul contratto a tutele crescenti

di Michele Regina

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare 19 novembre 2014, n. 19, evidenzia le criticità e penalizzazioni che sarebbero introdotte dal nuovo incentivo per le nuove assunzioni tempo indeterminato, previsto dal DDL di Stabilità per il 2015, rispetto alle storiche agevolazioni previste dalla L.407/90, che dal prossimo anno sarebbero cassate dal predetto DDL.
Come noto la L. 407 del 1990 prevede un abbattimento del 50 % dei contributi previdenziali e assicurativi per un periodo di trentasei mesi per le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi.
Se le assunzioni sono effettuate nel Mezzogiorno e per il settore artigiano (in tal caso su tutto il territorio nazionale) l'agevolazione è elevata al 100% per la quota in carico al datore di lavoro.
La novella del DDL di Stabilità per il 2015 attribuirebbe per le assunzioni fatte nel 2015 per un periodo massimo di tre anni, l'esonero dal versamento dei contributi di previdenza a carico dei datori di lavoro, ma non includendo i premi assicurativi INAIL, ma fino ad un tetto massimo
di 8.060,00 euro su base annua.
La Fondazione esprime perplessità sulla natura della riduzione di detto costo.
Se detta riduzione,prevista dall'art.12 del cit. DDL, fosse qualificata come agevolazione contributiva allora la stessa sarebbe subordinata in modo stringente ai seguenti obblighi ed adempimenti :
1. regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi;
2. osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
4. l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
5. l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
6. l'assunzione deve riguardare una professionalità “sostanzialmente” diversa rispetto a quella dei lavoratori eventualmente sospesi per effetto di una crisi o riorganizzazione aziendale,
7. il datore di lavoro deve realizzare il mantenimento dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata ne l'assunzione (cosiddetto calcolo ULA);
8. al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste da Regolamenti comunitari.
Se fosse mantenuta questa natura di agevolazione e non quella di una riduzione di costo strutturale per le aziende anche le più virtuose, al di là degli adempimenti burocratici, sarebbe un problema fruire dei benefici di che trattasi, stante la complessità ed i dubbi ancora presenti sull'argomento.
Detta agevolazione potrà essere fruita per il 2015 e questo comporta che dal 2016, in conseguenza della soppressione dei benefici contributivi della L. 407/90, non ci saranno sgravi contributivi e assicurativi per le assunzioni a tempo indeterminato.
Per la Fondazione, che rappresenta anche delle comparazioni tra il nuovo sgravio e quello della L. 407/1990 con le stridenti criticità per il settore artigiano e per le aree svantaggiate che sarebbero penalizzate, è necessaria una maggiore riflessione sull'argomento, introducendo nell'ordinamento norma di pari impatto economico-sociale, per non avere immediate ripercussioni negative sui già traballanti livelli occupazionali.

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