Adempimenti

Aliquote Inps del 2016 invariate per l’agricoltura

di Luca Vichi

L'Inps, con la circolare 17 del 29 gennaio 2016, ha definito le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato per l'anno 2016.


Fpld per la generalità delle aziende agricole
Il comma 1, articolo 3, del Dlgs 146/1997 prevede che, a partire dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fpld dei datori di lavoro agricolo siano elevate annualmente della misura dello 0,20% a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32,00 per cento.
A tale aliquota deve essere aggiunto l'incremento dello 0,30% in base al comma 769, articolo 1, della legge 296/2006, mentre risulta esaurito l'adeguamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto è stata già raggiunta la piena misura.
Tutto ciò premesso l'Inps, con la circolare 17/2016, precisa che, in attuazione del comma 287, articolo 1, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), per l'anno 2016 il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute risultano pari a quelli dell'anno 2015.
Più precisamente:
- l'aliquota contributiva rimane fissata nella misura complessiva del 28,50 per cento;
- la quota a carico del lavoratore è pari all'8,84 per cento.

Fpld per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Anche per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale non si registrano variazioni. Per il 2016 l'aliquota contributiva del settore resta ferma infatti al 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.


Contributi Inaile agevolazioni per zone tariffarie
La circolare 17/2016 precisa infine come non sia prevista alcuna variazione neanche relativamente a:
- contribuzione Inail, che rimane fissata nella misura di 10,1250 (assistenza infortuni sul lavoro) e 3,1185 (addizionale infortuni sul lavoro);
- agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo, che rimangono fissate nelle misure già in essere e a regime ai sensi del comma 45, articolo 1, della legge di Stabilità 2011.

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