Rapporti di lavoro

Sì del Garante alle spese mediche nel 730 precompilato

di Massimo Braghin

Novità sul modello 730 precompilato per il prossimo anno per quanto riguarda le spese sanitarie. Il garante per la privacy in collaborazione con il Mef e l'agenzia delle Entrate dà il proprio benestare tramite due differenti pareri, il 4160058 e il 4160102 del 30 luglio 2015, sulle modalità di tutela dei dati sulla salute dei cittadini. Ci si aggancia così al provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato il 3 agosto 2015, nel quale vengono definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

L'inserimento automatico dei dati sulle spese sanitarie, usati solamente su base volontaria e trasferiti solo in forma aggregata all'agenzia delle Entrate, avverrà attraverso l'implementazione del sistema tessera sanitaria gestito dal Mef, definita in questi mesi grazie alla collaborazione tra ministero della Salute, Regioni, associazioni di categoria dei farmacisti e ordine dei medici. Chiaramente, al fine di rafforzare la riservatezza dei dati sulla salute utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, questi dovranno essere cancellati se riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione precompilata.

Queste misure di tutela sono state approntate dal Garante per la protezione dei dati personali al fine di rafforzare la riservatezza dei dati sulla salute utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Dal canto suo, l'Agenzia è già pronta per far partire la seconda fase dell'operazione precompilata in ossequio alle indicazioni del Garante. Con il provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato il 31 luglio 20145, protocollo 103408/2015, vengono disposte le modalità di accesso ai dati e il relativo trattamento, tenendo conto delle misure di tutela approntate dal Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) e con l'agenzia delle Entrate, per rafforzare la riservatezza dei dati sulla salute utilizzati per elaborare la precompilata.

Tre sono i passaggi definiti dal decreto ministeriale e dal provvedimento direttoriale:
• il primo prevede che i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al sistema tessera sanitaria - TS (gestito dal Mef) i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (dai dati identificativi dell'utente, alla spesa sostenuta), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata;
• nel secondo, l'agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata;
• con il terzo passaggio vengono resi disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.

Pertanto l'inserimento delle spese mediche nel 730 precompilato dal 2016 avverrà tramite il sistema della tessera sanitaria a decorrere dal 1° marzo di ogni anno e sarà in grado di mettere a disposizione dell'agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati, quali ad esempio: ricevute di pagamento, scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente e dal familiare a carico e quelle dei rimborsi erogati, ticket per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell'ambito del servizio sanitario nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi i farmaci per uso veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese.

Altri dati riguardano il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; codice fiscale o partita Iva e denominazione di chi eroga la prestazione; data del documento di spesa; tipologia di spesa (ticket, farmaci, acquisto o affitto di dispositivi medici, servizi sanitari erogati dalle farmacie, farmaci per uso veterinario, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni chirurgiche ricoveri ospedalieri, eccetera); importo della spesa o del rimborso; data del rimborso.

Per contrastare ogni abuso relativo alle informazioni acquisite sulle condizioni di salute dei contribuenti, il garante della privacy ha adottato una serie di misure a protezione dei dati trattati e coordinandosi con il ministero dell'Economia e delle Finanze e le Entrate, in considerazione della estrema delicatezza del tema, ha costituito un tavolo di lavoro per valutare eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per rafforzare le tutele i dati personali delle persone interessate.

La prima si basa sulla comunicazione al contribuente che riceve una prestazione sanitaria, il quale dovrà essere adeguatamente informato sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche, con la possibilità di decidere di non rendere disponibili all'agenzia delle Entrate i dati sulle sue spese sanitarie e di non farle inserire nella precompilata. In alternativa potrà chiedere a chi eroga il servizio sanitario, al farmacista, al medico, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef. Per garantire la libera scelta di ognuno e per tutelare anche situazioni sensibili, il diritto di opposizione può essere esercitato anche dalle persone, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni), che sono fiscalmente a carico.

Ma come si può manifestare l'opposizione affinché i propri dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi per prestazioni non erogate siano messi a disposizione dell'Agenzia per l'elaborazione della precompilata? Se siamo di fronte ad uno scontrino parlante, basterà non comunicare a chi emette il documento fiscale, il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, mentre negli altri casi, facendo valere l'opposizione comunicandola verbalmente al medico o alla struttura sanitaria.

Blocco all'accesso dei singoli dati inerenti le spese mediche: tenuto conto che i soggetti che erogano i servizi sanitari sono tenuti, dal mese di gennaio 2015, a trasmettere al sistema TS i dati delle spese sostenute dagli assistiti, ai fini dell'elaborazione della prossima dichiarazione precompilata, agenzia delle Entrate e intermediari abilitati (per esempio i consulenti del lavoro) vi potranno accedere solamente per i dati aggregati dal Mef in base alle macro tipologie di spesa. Solo il contribuente direttamente interessato potrà accedere alle voci in dettaglio tramite sistema TS e ne potrà addirittura richiedere la cancellazione entro il mese di febbraio di ogni anno, affinché non siano più inserite nella dichiarazione precompilata. Egli potrà vedere il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa, il totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura Ce, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica) e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa. Chiaramente per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, possono consultare i dati solo i soggetti abilitati. Le operazioni effettuate sul sistema sono tracciate. Tutti i dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi in forma criptata e i dati potranno essere consultati dal 15 aprile di ciascun anno, verificando il dettaglio delle singole spese sanitarie e dei rimborsi anche relativi ai familiari a carico.

Per tutti coloro che non rientrano tra i soggetti destinatari del modello 730 precompilato, diversa è la destinazione relativa all'acquisizione dei dati sulle spese mediche: cancellazione entro il mese di novembre dell'anno successivo al periodo di riferimento. Si matura pertanto la possibilità di esercitare un diritto di opposizione preventivo nei confronti dei soggetti che erogano i servizi sanitari solo a partire dal 1° gennaio 2016. Nel frattempo, per quanto riguarda le spese mediche sostenute nel corso dell'anno 2015, sarà possibile opporsi richiedendo - dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 - via telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici competenti, che tali dati siano cancellati dal sistema TS e quindi non siano più utilizzati ai fini dell'elaborazione della precompilata.

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