Contrattazione

Troppi paletti rischiano di complicare la vita alle piccole imprese

di Gianni Bocchieri


Sarà discusso nella seduta odierna della conferenza Stato- Regioni il decreto interministeriale Lavoro-Istruzione-Economia per la costruzione del sistema duale di istruzione e formazione, con cui sarà possibile conseguire in apprendistato tutti i titoli di studio, anche di livello terziario.
Con questo decreto viene determinata la regolamentazione degli aspetti formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Oltre a fissare gli standard formativi dell’apprendistato, individuati come livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, il decreto interministeriale definisce le caratteristiche che dovranno avere le imprese che assumeranno in apprendistato e il monte ore massimo del percorso formativo che può essere svolto in azienda. Inoltre, delinea lo schema di protocollo che dovrà essere sottoscritto tra il datore e l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e lo schema di piano formativo individuale predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, che dovrà essere allegato al contratto di lavoro dell’apprendista assieme al protocollo formativo. In particolare, il piano formativo individuale rappresenta lo strumento attraverso cui azienda e istituzione formativa dovranno definire fondamentali aspetti relativi alla formazione dell'apprendista: competenze obiettivo, titoli da conseguire, durata della formazione, orario di lavoro, competenze da acquisire, criteri e modalità di valutazione, eventuali azioni di recupero. Infine, sebbene non previsto dal decreto legislativo n. 81/2015, al contratto di apprendistato dovrà essere allegato anche il dossier individuale dello studente, secondo le disposizioni e le prassi già in essere negli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale.

Con riferimento ai requisiti delle imprese, il provvedimento fissa una serie di criteri che rischiano di limitare la partecipazione delle imprese di più piccole dimensioni che non hanno mai attivato contratti di apprendistato.
Oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche ed alla disponibilità di spazi adeguati per lo svolgimento della formazione interna, alle imprese vengono richieste capacità tecniche, capacità formative, capacità organizzative e professionali, attraverso la disponibilità di uno o più tutor aziendali con compiti di inserimento, affiancamento e assistenza dell’apprendista nel percorso di formazione interna e con compiti di trasmissione delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra formazione interna ed esterna.
Particolare importanza è assegnata alla “funzione tutoriale” per promuovere il successo formativo degli apprendisti e per favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa, finalizzato ad una loro co-progettazione. Oltre al tutor aziendale, nel Piano formativo individuale deve essere individuato anche un tutor dell’istruzione formativa, che assiste l’apprendista e mantiene il rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.

Il tutor aziendale e quello dell’istituzione formativa collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata. Nello specifico, gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato dovranno tenere conto anche delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale. Inoltre, il tutor aziendale potrà partecipare alla predisposizione della terza prova scritta dell'esame di Stato per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria superiore che dovrà tenere conto delle esperienze effettuate in apprendistato.

I periodi di formazione interna ed esterna dovranno essere articolati secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa. In ogni caso, la formazione interna all’impresa deve essere pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna da svolgere nell'istituzione formativa che non può superare le percentuali massime individuate dal decreto: 70% per il secondo anno di istruzione, 65% per il terzo, quarto e quinto anno di istruzione e per l'anno integrativo di Iefp finalizzato al conseguimento del diploma, 60% per il primo e secondo anno di Iefp, e per l’Istruzione Superiore di livello universitario, 50% per il terzo e quarto anno Iefp e per il certificato di Ifts.

Per i percorsi di accesso alle professioni ordinistiche o per attività di ricerca la formazione esterna non è obbligatoria mentre quella interna deve essere almeno del 20%.
Il decreto interministeriale rappresenterà la base giuridica per la sperimentazione del sistema duale approvata da ministero del Lavoro e Regioni. A loro volta, le Regioni avranno sei mesi di tempo per adeguare le proprie normative e in assenza trovano applicazione diretta le disposizioni introdotte dal provvedimento attuativo in esame.

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