Per quanto previsto dall'articolo 29 del Ccnl Ferrovie dello Stato Italiane del 16 dicembre 2016, in data 21 ottobre 2019 le aziende del Gruppo Fsi e le OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Slim FAst Confasl, Orsa Ferrovie, hanno raggiunto un accordo per la definizione del Premio di produzione per l'anno 2019, legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione assunti come indicatori dell'andamento economico dell'azienda, rendendo la determinazione dell'entità del premio incerto e variabile e non determinabile a priori.
L'erogazione del premio avverrà unitamente alle competenze di gennaio 2020.
Dopo aver preventivamente valutato le condizioni produttive e le relative prospettive, le parti concordano nel prendere a riferimento gli incrementi relativi ad almeno uno degli indicatori specificatamente indicati nell'allegato all'accordo in esame e nel rendere l'erogazione del PdR, imprescindibilmente condizionata al raggiungimento di un Ebitda di gruppo almeno pari a 2.232 milioni di euro (da bilancio consolidato del Gruppo 2019); diversamente, in caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, l'erogazione del premio è azzerata.
Per la determinazione del P.d.R. sono individuati:
-Quale indicatore di redditività un "Ebitda di Gruppo" comune a tutte le società;
-Quali indicatori di qualità: "RFI – Customer Stazioni intera rete – Pulizia"; "Trenitalia Customer Satisfaction Viaggio nel Complesso – Servizi a Mercato"; "Trenitalia Puntualità Nessuna Esclusione – Servizi a Mercato 0'-10'";
-Quali indicatori di redditività specifici per ciascuna Società, i valori "Ebitda di Società" almeno pari ai valori riportati nell'ulteriore allegato all'accordo sottoscritto.
Per ciascun lavoratore l'importo del PdR sarà incrementato di un 10% in caso di assenza di eventi di malattia nell'anno preso a riferimento e terrà conto, a consuntivo nell'anno 2019, dell'incidenza delle assenze ad eccezione di ferie, ex festività, congedi maternità/paternità, permessi 104/1992 , donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti. A seconda dei livelli professionali, gli importi sono così individuati :
Q 1 = 1060,00; Q 2 = 970,00; A = 920,00; B = 880,00; C = 830,00; D = 780,00; E = 720,00; F = 660,00. Rimane escluso da tale corresponsione il personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2019 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione tombale con la Società presso le Associazioni territoriali di Confindustria o presso l'Itl, mentre sarà effettuata in misura proporzionale al personale a tempo parziale, e pro-quota in ragione dei mesi effettivi di servizio, considerati come mese intero al superamento di 15 giorni.
Il PdR potrà essere destinato in tutto o in parte, su richiesta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto alla detassazione ai sensi di legge, ad una delle seguenti forme di welfare di cui agli artt. 51 e 100 del Dpr 917/1986, e più precisamente:
a)al Fondo pensione complementare Eurofer in aggiunta alla somma annua già prevista;
b)agli ulteriori servizi di Welfare presenti sul portale aziendale; in tal caso l'importo del Premio sarà incrementato di un contributo a carico azienda pari al 10%.
Le somme corrisposte a titolo di PdR, qualora sostituite, non concorrono a formare il reddito del dipendente nei limiti indicati, né sono soggette all'imposta sostitutiva dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 208/2015.
Qualora le somme destinate al welfare non siano del tutto utilizzate, il residuo sarà destinato al Fondo Eurofer. Viene inoltre prevista in accordo l'adozione di specifiche azioni da formalizzarsi a livello aziendale mediante un apposito piano di innovazione e coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, al fine di accrescere la motivazione dei lavoratori e rafforzare il loro coinvolgimento nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge 208/2015, come modificato dall'articolo 55 del Dl 50/2017, convertito in legge 96/2017.

