Particolarità della tredicesima mensilità
Rapporto di lavoro iniziato o cessato durante l'anno di maturazione. In caso di assunzione o di cessazione durante l'anno di maturazione della tredicesima, la stessa mensilità aggiuntiva viene rapportata a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione lavorativa. Ipotizzando un lavoratore assunto il 1° giugno del 2015 con una retribuzione mensile pari a 2.400,00 euro, lo stesso avrà diritto, in occasione della prossime festività natalizie, ad una tredicesima pari ad euro 1.400,00 (2.400,00 / 12 x 7).
Per il criterio da adottare al fine della maturazione dei ratei occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva.
Assenze indennizzate dagli enti previdenziali/assicurativi. Nei casi in cui il dipendente abbia percepito indennità a carico degli istituti - quali, in genere, Inps e Inail - per assenze coperte da tutela previdenziale o assicurativa, occorre tenere presente che nella quasi totalità dei casi l'indennità liquidata comprende sia una quota di retribuzione corrente sia una quota di mensilità aggiuntiva. In tutti questi casi il datore di lavoro deve assumere degli accorgimenti al momento della liquidazione della tredicesima annuale, perché la quota di tredicesima anticipata dall'istituto durante l'assenza del lavoratore non può ovviamente essere replicata.
Modifica della durata della prestazione lavorativa. Qualora durante l'anno intervenga una modificazione dell'orario di lavoro (da full time a part time o viceversa oppure variazione dell'orario a tempo parziale), la tredicesima dovrà essere calcolata in modo distinto, considerando i ratei interi per i periodo di lavoro svolti a tempo pieno ed i ratei riproporzionati per i mesi lavorati a tempo parziale.