Nuove regole per i tirocini formativi nel Lazio
A seguito dell'accordo adottato dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 in applicazione della legge 92/2012, sono operative le nuove regole per lo svolgimento dei tirocini formativi finalizzati a favorire l'orientamento al lavoro. Di consenguenza le Regioni stanno provvedendo a darne esecuzione mediante proprie delibere, come il Lazio che ha provveduto con la delibera di Giunta 576 del 2 agosto.
Nel documento viene innanzi tutto chiarito che il tirocinio regolarmente attivato ed esercitato non concretizza rapporto di lavoro subordinato ed è realizzato sulla base di un progetto formativo individuale (Pfi), concordato tra il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante, che definisce gli obblighi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione.
I tirocinanti possono essere lavoratori disoccupati, persone prive di impiego, lavoratori beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione o in cerca di altra occupazione, nonché le persone disabili in base alla legge 68/1999. Sono esclusi i minorenni.
Tra i soggetti promotori, oltre alle istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio con valore legale, rientrano le università, le comunità terapeutiche, i servizi di inserimento lavorativo dei disabili.
I soggetti ospitanti sono, invece, le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali. Tali soggetti devono essere in regola con le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sul collocamento dei disabili e non devono avere procedure in corso di Cigs o in deroga.
I tirocinanti non possono ricoprire posizioni lavorative proprie dell'organizzazione dell'ospitante, sostituire personale in malattia, ferie, maternità, né devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato od autonomo con il soggetto ospitante.
L'accordo prevede anche limiti in ordine al numero dei tirocinanti presso ciascun ospitante: a) un tirocinante presso unità che occupano fino a 5 dipendenti;
b) 2 tirocinanti se occupano da 6 a 20 dipendenti;
c) il 10% dei dipendenti se superiori a 20.
L'instaurazione dei tirocini in esame è soggetta alla comunicazione obbligatoria, entro il giorno precedente alla instaurazione del rapporto stesso, al centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della legge 296/2006 e alla nomina di tutor sia da parte del soggetto promotore che di quello ospitante.
Il soggetto promotore deve a garantire per il tirocinante l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tuttavia, la Regione può accollarsi il relativo onere economico quando si tratta di tirocinanti disabili.
È compito del promotore rilevare l'eventuale mancato rispetto del Pfi da parte dell'ospitante e di segnalare ai servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi sull'adibizione del tirocinante ad attività non previste dal Pfi ovvero attività riconducibili a un rapporto di lavoro.