Contrattazione

Sottoscritto l’accordo per le cooperative della logistica

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di Silvia Cainelli

In data 30 maggio 2019 Agci-Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione.

Requisiti di fruibilità
La sezione Terza – Cooperazione del Ccnl in commento è applicabile unicamente alle imprese cooperative in possesso dei seguenti requisiti:
-sono iscritte all'Albo delle società cooperative presso il Mise;
-hanno depositato il Regolamento interno presso le Dtl competenti;
-hanno la mutualità prevalente da almeno 3 anni;
-hanno un patrimonio netto nell'esercizio precedente uguale o superiore al 3 per cento del fatturato;
-sono in possesso dell'attestazione/certificato di revisione relativo ai due bienni precedenti;
-applicano il presente Ccnl compresa la Parte Speciale, Sezione Terza.

Flessibilità
Le Parti convengono che per garantire elementi di flessibilità, è concesso alle cooperative che operano in ambiti di legalità, tutela e regolarità del lavoro, di sostituire le ore di permesso relative a Rol, festività soppresse o festività cadenti di sabato/domenica con il riconoscimento di un premio di risultato (Pdr).
Tale premio deve essere erogato entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e deve essere definito così come segue:
-la parte fissa non può essere inferiore al 25 per cento del montante complessivo delle ore;
-la parte variabile deve essere definita e corrisposta:
1. per il 70 per cento in base al risultato del conto economico, del settore di riferimento del Ccnl (qualora la cooperativa operi anche in altri ambiti) se questo è positivo;
2.per il 30 per cento al raggiungimento di indici di qualità e produttività relativi alle attività di logistica svolte.
Per il personale non viaggiante, sono oggetto di negoziato di secondo livello ulteriori 48 ore annue di lavoro straordinario, destinate ad una particolare banca ore così strutturata:
-trimestralmente le aziende erogano la sola maggiorazione oraria, pari al 10 per cento delle ore accantonate;
-le ore accantonate possono essere utilizzate a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo lavorativo;
-alla fine dell'anno solare la cooperativa retribuisce il 40 per cento delle ore accumulate e non utilizzate, mentre il restante 60 per cento sarà destinato al premio di risultato con i criteri della parte variabile.

Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Le cooperative possono utilizzare l'orario multi-periodale in conformità con il Ccnl, da calcolarsi come media su un arco temporale di 6 mesi e con un nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore.

Nuove figure
Le Parti concordano di istituire una commissione paritetica che, entro la fine di luglio 2019, individui soluzioni relative alle figure dei soci lavoratori che operano con mansioni che prevedono profili professionali diversi.

Trattamento economico
Con la firma del presente accordo, le imprese cooperative rientrano nell'ambito del Ccnl Logistica, trasporto Merci e Spedizione e devono quindi corrispondere gli adeguamenti della paga base previsti dall'accordo 3 dicembre 2017 nel primo mese utile successivo alla firma del presente accordo.

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