Adempimenti

Contratti di solidarietà, istruzioni Inps per il conguaglio dello sgravio 2018

di Michele Regina

L'Inps con circolare 26 settembre 2018, n. 98 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 dicembre 2017.
Con il messaggio 17 luglio 2019, n. 2732, vengono ammesse a fruire dello sgravio in parola le imprese indicate nell'allegato al documento di prassi, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive per le quali i periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018.
La procedura per la fruizione dello sgravio deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro o dei suoi intermediari.
Le sede INPS competente - accertata sulla base della documentazione prodotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e ss.mm.ii. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".
Le imprese individuate nell'allegato al messaggio, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
-nell'elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso "L942", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell'articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017";
-nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

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