Oneri detraibili e deducibili: le Faq dell’agenzia delle Entrate
In una circolare dell'agenzia delle Entrate sono stati affrontati e chiariti alcuni temi in materia di oneri detraibili e deducili utili ai fini della predisposizione del modello 730 (quadro E) di prossima scadenza oltre che per il modello Unico PF (quadro RP). Si tratta della circolare del 2 marzo 2016, numero 3/E nella quale vengono fornite risposte utili, tramite il sistema delle Faq, a dubbi generati in materia di spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale, spese per pedagogista, riconoscimento di status di sordo, credito d'imposta per imposte pagate all'estero, spese di frequenza scolastica e infine su un'ampia casistica di quesiti relativi agli immobili, compresi quelli da locare, oltre che sulle spese di manutenzione, sostituzione caldaia e sanitari e relativa deducibilità degli interessi passivi.
La detrazione o la deducibilità di tali oneri può essere richiesta al datore di lavoro in sede di conguaglio fiscale di fine anno indicando i relativi importi sulla Certificazione unica 2016 dai punti 341 a 352 per quanto riguarda gli oneri detraibili, mentre per quelli deducibili dai punti 431 a 444. Gli oneri detraibili possono essere utilizzati per diminuire l'imposta da pagare e la loro misura varia a seconda del tipo di spesa (per esempio 19 % per le spese sanitarie, 50 % per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.), mentre gli oneri deducibili riducono il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni. Ritornando alla circolare 3/E, le novità più importanti riguardano:
• Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale: sono detraibili solo se effettuate da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto trattamenti di natura sanitaria dietro prescrizione medica. Rimangono escluse le spese per trattamenti di haloterapia o grotte di sale.
• Spese per pedagogista: non sono detraibili in quanto il pedagogista non può essere considerato una professione sanitaria.
• Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo: è la legge 381/1970 e non la legge 68/1999 la cui finalità è di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili (rientrano anche gli affetti da sordità definiti dalla legge 381/1970).
• Pertinenza abitazione principale: l'acquisto in comproprietà di un garage o posto auto, utilizzato da entrambi i comproprietari a servizio dell'abitazione principale, sono basati sulla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.
• Sostituzione caldaia e "bonus mobili": sostituendo la caldaia (intervento di manutenzione straordinaria) si ha diritto al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.
• Spese per sostituzione sanitari: nessuna agevolazione per la sostituzione dei sanitari (vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia) in quanto si tratta di interventi di manutenzione ordinaria (a meno che l'intervento sia integrato o correlato ad altri maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta.). Stessa cosa per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto non presenta le caratteristiche tecniche previste dalle norme di riferimento (legge 13/1989 e Dm 236/1989).
• Condominio minimo: per il bonus 50% e 65% pro quota è sufficiente inserire il codice fiscale del condominio che ha effettuato il bonifico attestando con autocertificazione la natura dei lavori effettuati e indicare i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
• Spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate: confermata la cumulabilità della detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico e artistico.
• Acquisto immobili da locare: deducibilità costo d'acquisto – Il limite di spesa di 300mila euro (articolo 21 del Dl 133/2014), è il massimo su cui calcolare la deduzione, per l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione, sia con riferimento all'abitazione che al contribuente.
Deducibilità interessi passivi - l'agevolazione va computata nei limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione e pertanto la deduzione deve essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile a un mutuo non superiore a 300mila euro e può essere fruita per l'intera durata del mutuo. Durata canone di locazione – viene rispettato il requisito della durata contrattuale di almeno otto anni e a carattere continuativo anche nel caso di locazione a canone concordato, la cui durata è stabilita in anni sei più due, purché consenta la proroga di diritto alla prima scadenza.
• Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero: obbligo di conservazione di copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero soltanto se quell'adempimento è previsto, altrimenti è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui attestare tale circostanza.
• Erogazioni liberali e spese per la frequenza scolastica: rientrano tra le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, detraibili senza limite di importo anche i contributi volontari finalizzati all'innovazione tecnologica (ad esempio, acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (come il pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (ad esempio, acquisto di fotocopie per verifiche), mentre rientrano tra le spese «per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado» le tasse (di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi, sostenuti per la frequenza scolastica.