Contributi aggiuntivi dei sindacalisti senza automaticità
L'Inps detta criteri univoci per la determinazione della contribuzione aggiuntiva da accreditare in favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale. Le precisazioni giungono con la circolare 129/2019, al fine di armonizzare le disposizioni relative alla gestioni previdenziali private e pubbliche.
I soggetti in aspettativa per ricoprire cariche sindacali devono presentare – a pena di decadenza – domanda di accredito figurativo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui l'aspettativa ha avuto inizio o si è protratta. In assenza della richiesta, i periodi scoperti successivi al 31 dicembre 1996 potranno essere riscattati nel limite di tre anni. In alternativa è possibile effettuare versamenti volontari.
La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione virtuale spettante tempo per tempo e prevista dal relativo contratto collettivo, in relazione alla qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento in cui si è verificato il collocamento in aspettativa, escluso lo stipendio legato al conseguimento di risultati.
I sindacati hanno facoltà di versare una contribuzione aggiuntiva, secondo le aliquote applicabili nel fondo pensionistico dove il lavoratore risulta iscritto al momento del collocamento in aspettativa, entro il 30 settembre dell'anno successivo, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento della carica sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'accredito figurativo.
Il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche per i lavoratori in distacco sindacale (con diritto alla retribuzione da parte del proprio datore di lavoro), da calcolarsi sugli eventuali emolumenti corrisposti direttamente dal sindacato.
Nel caso dell'aspettativa, il versamento della contribuzione aggiuntiva è possibile a condizione che l'interessato abbia ottenuto il riconoscimento della contribuzione figurativa e che l'organizzazione sindacale abbia ottenuto l'autorizzazione al versamento della stessa. Per il distacco, saranno necessari il provvedimento di distacco del datore di lavoro nonché l'autorizzazione Inps al versamento della contribuzione aggiuntiva, che rimane subordinata alla presentazione del regolamento adottato dal sindacato, dell'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico nonché della delibera dalla quale si evinca l'importo riconosciuto all'incaricato.
Al fine di rispettare la scadenza del 30 settembre per il versamento dell'aggiuntiva, la documentazione dovrà essere presentata all'Inps in tempo utile per consentirne la definizione. Se la notifica del provvedimento autorizzatorio avvenga oltre tale data, il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica. Qualora il beneficiario sia privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, essendo destinatario di un sistema contributivo, non sarà possibile effettuare versamenti aggiuntivi oltre il massimale annuo.
Alle contribuzioni aggiuntive non si applica il principio di automaticità delle prestazioni, poiché tra il sindacato e il lavoratore sussiste un rapporto fiduciario e non di lavoro. Per i pubblici dipendenti, la contribuzione aggiuntiva è utile anche ai fini della determinazione della quota A (retributiva) di pensione, a condizione che le somme corrisposte soddisfino i caratteri della “fissità” e “continuità”, desumibili dall'atto di conferimento dell'incarico sindacale. Il sindacato è tenuto altresì alla trasmissione del flusso uniemens-listaPosPa.