La pubblica amministrazione paga il costo di iscrizione all'albo professionale se il proprio dipendente esercita con obbligo di esclusiva. Il principio, posto dalla sentenza 116 del tribunale di Pordenone del 6 settembre 2019, è stato espresso con riferimento ad alcuni infermieri professionali, dipendenti con vincolo di esclusività da una Ausl; la stessa logica, tuttavia, riguarda ampie categorie (ingegneri, architetti, agronomi, avvocati), giungendo fino al limite dei professionisti che appartengono ad associazioni professionali “non collegiate”, disciplinate dalla legge 4/2013.
Il tema è stato da tempo affrontato dagli avvocati dell'Inps e dell'Inail, che hanno ribaltato sugli enti di appartenenza i costi di iscrizione all'Albo (Cassazione 7776/2015 e 3928/2007); stesso obbligo grava sui Comuni che abbiano un avvocato interno (Consiglio di Stato, parere 1081/2011). Un principio identico riguarda la progettazione di opere pubbliche che avvenga a cura delle amministrazioni aggiudicatrici: in tal caso, il dipendente che abbia un rapporto esclusivo con la Pa, può chiedere di restare indenne dalle quote di iscrizione all'Albo o collegio. Ciò in coerenza con l'articolo 24, comma 4, del Dlgs 50/2016 (testo unico appalti), il quale pone a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione.
Quando l'ente paga le iscrizioni dei dipendenti ad Albi, a sua volta deve tener presente questa circostanza nei rapporti con i terzi perché è tenuto anche a recuperare delle risorse . Ad esempio, quando un giudice riconosce le spese di lite a favore di un ente pubblico (cosiddetta condanna alle spese), l'ente deve riscuotere dall'avversario soccombente anche una somma a titolo di Irap (Cassazione 29375 / 2018). Ciò perché la condanna alle spese, per enti difesi da avvocati interni all'ente, non può comprendere né l'Iva né la cassa di previdenza avvocati (come per i legali esterni all'ente), ma deve comprendere l'Irap quale «onere riflesso» (Tar Bologna 151/2016 e Consiglio di Stato 3738/2018). L'unico soggetto passivo Irap (articolo 3 del Dlgs 446/1977) è infatti il datore di lavoro, che può rifarsi poi dell'importo Irap esigendolo dall'avversario.
Ragionamento analogo può applicarsi ai corsi di formazione obbligatori: se il dipendente non si può giovare delle capacità affinate in tali corsi, a causa di un vincolo di esclusività che lo lega al datore di lavoro pubblico, i costi della formazione obbligatoria sono a carico della Pa.
L'accollo della spesa non riguarda gli eventuali oneri che il dipendente in regime di esclusiva affronta per accedere a nuove professioni, quali quella di responsabile della protezione dati (Rdp). Tale professione, infatti, non è tra quelle “collegiate”, ma è solo auto organizzata a norma della legge 4/2013: di conseguenza, non si può ribaltare sul soggetto pubblico il costo di adesione all'associazione stessa, perché la relativa iscrizione non è indispensabile all'esercizio della professione. La legge 4/2013, nell'ampliare le categorie professionali, esclude che dal nuovo regime delle professioni possano derivare «nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Quindi, l'iscrizione a un organismo di categoria libero o volontario, che non sia indispensabile per svolgere la prestazione lavorativa, resta a carico del dipendente.

sentenza 116 del tribunale di pordenone

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