Crollo Ponte Morandi, dettate le regole per le esenzioni fiscali alle imprese
Il Direttore dell'agenzia delle Entrate ha emanato il 31 luglio 2019 il provvedimento n. 660008, con il quale ha dettato modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'art. 8 del Dl 28 settembre 2018, n. 109, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come "ponte Morandi", avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018.
Zfu - Si premette in breve che le Zone Franche Urbane (Zfu) sono ambiti territoriali, di dimensione prestabilita, all'interno dei quali si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione per favorire lo sviluppo delle imprese. Le Zfu intervengono altresì per favorire la ripresa e lo sviluppo di territori colpiti da calamità naturali.
Le agevolazioni - In dettaglio, in base al Provvedimento n. 660008/2019, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca è riconosciuta l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'Imu e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d'imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni stabilite dall'art. 8 del Dl n. 109/2018, come modificato dall'articolo 1, comma 1020, della legge legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019). Le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ma in questo caso limitatamente al primo anno di attività.
È prevista l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni stabilite dal decreto del ministero dello Sviluppo economico (Mise) del 10 aprile 2013 riguardante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse alle Zfu ricadenti nel cosiddetto "Obiettivo convergenza".
Dette agevolazioni sono fruibili mediante compensazione, ossia mediante riduzione dei versamenti, da effettuarsi tramite il modello di pagamento F24, con le modalità di cui all'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
Il modello di versamento deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione
I controlli dell'Amministrazione finanziaria - Per poter beneficiare dei benefici in esame, il Provvedimento del 31 luglio 2019 dispone che per ciascun modello F24 ricevuto l'agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati, sulla base dei dati comunicati telematicamente dal Mise, identificativi di ciascun beneficiario, compreso il codice fiscale, l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto Mise del 10 aprile 2013.
Nel caso in cui l'importo dell'agevolazione utilizzata risulti superiore all'ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui il contribuente non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato (e i pagamenti non si considerano effettuati). Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.
In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell'importo dell'agevolazione concessa, il modello F24 è presentato telematicamente all'agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Mise alle Entrate.
Codice tributo - L'istituito del relativo codice tributo da indicare in fase di versamento e le specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24, sono demandate ad un successivo documento di prassi dell'agenzia delle Entrate.