Per la gestione separata la prescrizione si calcola dalla scadenza di versamento
La prescrizione relativa ai contributi da versare alla gestione separata dell'Inps si calcola dal momento in cui scadono i termini e non da quando si deve presentare la dichiarazione dei redditi. Questa l'indicazione fornita nell'ordinanza 23040/2019 della sesta sezione civile della Corte di cassazione, che ha ripreso quanto già stabilito nella sentenza 27950/2018.
Secondo i giudici, la dichiarazione dei redditi «quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito» può interrompere la prescrizione ma solo se in essa viene compilato il quadro relativo al debito contributivo, con la conseguenza che il lavoratore riconosce in sostanza quanto dovuto. Se, invece, nella dichiarazione non c'è traccia degli obblighi contributivi, la stessa può valere come sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, ma in base a una valutazione che deve essere fatta dal giudice.
Nella sentenza 27950/2018 è stato precisato che non è vero che il diritto dell'ente di previdenza sorge solo quando il professionista si iscrive alla gestione separata «in quanto l'iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti».
Inoltre, qualora per pagare i contributi siano previste più scadenze, si deve considerare la prima data ai fini della prescrizione. Infatti la seconda data «non costituisce un termine alternativo di adempimento» visto che comporta il pagamento di una maggiorazione.
Con la stessa ordinanza, relativa a un contenzioso tra un professionista e l'Inps, la sesta sezione ha stabilito che, per l'attività professionale svolta in aggiunta a quella da dipendente, ci si deve iscrivere alla gestione separata Inps e versare la relativa contribuzione. La sesta sezione richiama le decisioni 30344/2017 e 32166/2018 della sezione lavoro secondo cui, se un professionista svolge attività di lavoro dipendente per la quale è già iscritto a una gestione previdenziale e per l'ulteriore attività libero professionale non versa i contributi a una Cassa di previdenza, è tenuto a contribuire alla gestione separata Inps. Questo anche se, come nel caso di architetti e ingegneri, versa a Inarcassa il contributo integrativo, in quanto quest'ultimo non dà diritto a una prestazione previdenziale.
Sempre la sesta sezione civile della Cassazione si è adeguata a questo orientamento con diverse sentenze fotocopia depositate il 13 settembre, tra cui la 22926/2019 per esempio. Dunque, almeno per la sesta sezione sembrano non esserci più dubbi sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata, qualora un professionista svolga contemporaneamente attività subordinata e autonoma.
Il Collegato lavoro in attesa dell’approvazione in Senato
di Andrea Musti, Jacopomaria Nannini