Legittimo l’accordo sul mancato preavviso senza pagamento
È perfettamente legittimo l’accordo collettivo aziendale raggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 2 bis, della legge 13 agosto 2011 n. 138 (legge Sacconi) nel quale è stato previsto, in deroga alle conseguenze che derivano dal recesso datoriale con effetto immediato, di non riconoscere l’indennità di mancato preavviso ai dipendenti licenziati a valle di una procedura collettiva di esuberi.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 19660/19 del 22 luglio scorso) ha affermato infatti che, in presenza di una comprovata situazione di crisi aziendale tale da incidere sui livelli occupazionali, l’accordo di prossimità che deroga alle previsioni del contratto collettivo sull’indennità sostitutiva dovuta ai lavoratori in caso di licenziamento senza preavviso è legittima e non contrasta né con i principi della Costituzione, né con la normativa comunitaria e le convenzioni internazionali.
I giudici di legittimità danno atto che la Carta sociale europea riconosce a tutti i lavoratori, a fronte di una cessazione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale, il diritto ad un ragionevole periodo di preavviso e ne conferma l’inderogabilità da parte di un accordo collettivo di prossimità. Tale previsione, tuttavia, ad avviso della Cassazione non ricomprende il riconoscimento di un diritto inderogabile dei lavoratori all’indennità sostitutiva del preavviso fissata dai contratti collettivi.
La Cassazione è consapevole, in altri termini, che l’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recedere con effetto immediato determina il suo obbligo alla corresponsione dell’equivalente indennità sostituiva, ma poiché si tratta di un’obbligazione pecuniaria essa può essere negoziata nell’ambito di un accordo collettivo di prossimità e costituire oggetto di rinuncia.
Precisa la Cassazione, a questo proposito, che nel contesto di una crisi aziendale, se la regolamentazione convenzionale è diretta a contenere la riduzione dei livelli occupazionali, il diritto dei lavoratori licenziati all’esito di una procedura di esuberi collettivi alla indennità sostitutiva del periodo di preavviso può essere eliminato.
L’accordo collettivo aziendale in base all’articolo 8 della legge Sacconi mantiene la sua validità anche nel caso in cui esso sia stato recepito nell’ambito del successivo accordo sindacale che chiude la procedura di licenziamento collettivo. Se viene richiamato, infatti, il contenuto del precedente accordo di prossimità con tutte le sue previsioni, inclusa quella che esclude l’indennità sostitutiva del preavviso, ad avviso della Cassazione i suoi effetti sono interamente conservati.
In definitiva, è legittimo per la Corte di legittimità escludere i lavoratori licenziati dal pagamento dell’indennità economica sostitutiva del mancato periodo di preavviso nel contesto di una riduzione del personale se tale esclusione è stata realizzata in un precedente accordo collettivo di prossimità al preciso scopo di ridurre l’impatto di una crisi aziendale sui livelli occupazionali dell'impresa.
La sentenza n. 19660/19 della Corte di cassazione